Programma AMVA – proroga contributo al 31/03/2013

Italia Lavoro spa con una nota informativa, informa che il termine originariamente previsto per la chiusura dell’Avviso Pubblico relativo ai contributi per l’assunzione di apprendisti, ovvero 31/12/2012, è stato prorogato al  al 31/03/2013 per le regioni “Competitività” (tra cui il Lazio) e al 31/12/2013 per le regioni “Convergenza”.

Restano inalterate tutte le altre condizioni di accesso ai contributi.

Nota informativa Italia Lavoro spa

17/01/2013

Redditometro 2.0

Il «redditometro 2.0», previsto dalla manovra estiva del 2010 e attuato dal Dm del 24 dicembre scorso, è la nuova versione dello strumento induttivo per l’accertamento sintetico del reddito. Rispetto al vecchio strumento, amplia le voci di spesa  messe sotto esame  (oltre 100 voci) e le articolazioni dei calcoli per categoria di contribuente.

Gli accertamenti basati sul meccanismo del nuovo redditometro scatteranno nei prossimi mesi, e si concentreranno in prima battuta sui redditi 2009 registrati nelle dichiarazioni del 2010.

Il redditometro mette nel mirino chi mostra scostamenti almeno del 20 per cento fra il reddito dichiarato e quello presunto in base alla spesa.

L’utilità di conservare scontrini e ricevute delle spese sostenute per difendersi da un eventuale accertamento da redditometro va valutata innanzitutto in base alla tipologia di spesa, ma occorre tener presente che non è assolutamente scontato che questi documenti possano essere ritenuti idonei dall’agenzia delle Entrate. Anzi, in casi in cui  la spesa risultasse maggiore di quella stabilita dall’Istat, potrebbero, addirittura, rivelarsi dannosi in quanto emergerebbe una spesa maggiore di quella calcolata dall’ Istituto.

 

RICEVUTE DA CONSERVARE SEMPRE

– PAGAMENTI FATTI DA TERZI; DONAZIONI O REGALI IN DENARO: Conservare sempre prova dell’erogazione

–  MUTUI: Se il pagamento è fatto in tutto o in parte da terzi bisogna lasciare una traccia (assegno, bonifico). In caso contrario basta copia del bonifico alla banca

 

 

RICEVUTE DA TENERE

–  RETTE E TASSE SCOLASTICHE; ELETTRODOMESTICI ED ARREDI: Conservare la ricevuta di pagamento se la somma corrisposta è inferiore rispetto all’indice Istat.        

– BOLLETTE UTENZE; ASSICURAZIONI; VIAGGI E VACANZE; AUTO E MOTO: Anche se già  rilevato dall’Anagrafe tributaria, può essere utile conservare la documentazione  solo per dimostrare errori di tale rilevamento. In caso di pagamento da parte di terzi rispetto all’intestatario (ad esempio i genitori) è opportuno conservare la prova del pagamento (carta credito, addebito in conto, bancomat)

 

 

RICEVUTE CHE DI FATTO NON SERVONO

 – BENI ACQUISTATI PER IMPORTI SUPERIORI AD €  3.600,00: I dati affluiscono direttamente dall’ anagrafe tributaria

– BENI ALIMENTARI

– LIBRI

– BENI PER LA CASA (biancheria, detersivi, pentole, eccetera)

– GIOCATTOLI

– PRODOTTI HI FI.

17/01/2013

Fonte: Il Sole 24 Ore

Licenziamenti individuali – primi chiarimenti ministero

Con la circolare 3/2013 di ieri, il ministero del Lavoro  e delle Politiche Sociali ha dato i primi chiarimenti operativi sulla procedura obbligatoria di conciliazione per i licenziamenti dovuti a giustificato motivo oggettivo, alla luce delle modifiche apportate all’articolo 7 della legge 604/1966 dalla riforma Fornero (legge 92/2012).

Sono interessati al provvedimento i datori di lavoro che intendo procedere a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo e che operino in regime di articolo 18 e dunque nell’ambito della tutela reale dei licenziamenti (pertanto con più di 15 dipendenti o più di 5 se imprenditori agricoli); in questo caso, tuttavia, la procedura si applica solo nel caso in cui queste aziende procedano con un licenziamento individuale.

In questi casi il datore di lavoro è obbligato a inviare una comunicazione scritta alla direzione territoriale del lavoro competente per ambito territoriale (in base al luogo di svolgimento dell’attività del dipendente) e trasmessa per conoscenza al dipendente.

La comunicazione deve essere inviata per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata.

Dalla ricezione dell’istanza – che dovrà indicare i motivi che spingono il datore di lavoro a licenziare – la DTL avrà sette giorni di tempo per convocare le parti davanti alla commissione, mentre la comparizione andrà fissata entro i 20 giorni successivi.

Se la convocazione non viene fatta entro questi termini perentori, il datore può procedere con proprio atto di recesso unilaterale.

La procedura di conciliazione deve concludersi entro 20 giorni dal momento in cui la direzione ha trasmesso la convocazione dell’incontro. Il termine può essere superato solo in presenza di una volontà delle parti, che reputano opportuno avere più tempo per poter raggiungere un accordo.

17/01/2013

Fonte: Il Sole 24 Ore

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