Più tempo per i datori di lavoro che sono tenuti al pagamento dei premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro.
La novità deriva fondamentalmente dalla Legge di Stabilità 2014 che ha definito i provvedimenti di riduzione della pressione fiscale e contributiva su imprese e lavoratori che comprendono un taglio dei premi INAIL di 1 miliardo di euro a partire dal 2014, con differenziazioni legate agli andamenti infortunistici.
Di conseguenza, l’Istituto assicurativo sta provvedendo non solo alle elaborazioni statistiche sugli andamenti infortunistici e sui premi/contributi accertati per determinare le percentuali di riduzione che si applicheranno alle singole imprese, ma anche all’aggiornamento dei software gestionali.
Per quanto riguarda il differimento, il nuovo termine del 16 maggio 2014 sostituirebbe:
1. il termine del 17 febbraio 2014 per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione 2014, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999;
2. i termini per il pagamento dei premi speciali anticipati per il 2014, inclusi quelli in rate mensili e trimestrali, relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori con scadenza compresa tra il 16 febbraio e il 16 aprile 2014;
3. il termine del 30 aprile 2014 per l’invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.
Il differimento al 16 maggio dovrebbe riguardare anche il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013.
Per quanto riguarda il pagamento rateale ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 dei premi di autoliquidazione 902014, per effetto del rinvio al 16 maggio 2014 si hanno tre rate.
A tal fine il premio dovrà essere sempre diviso in quattro rate, ma le prime due confluiranno nella rata con scadenza 16 maggio 2014, pertanto si avrà:
– 1° rata: 16 maggio 2014 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi;
– 2° rata: 16 agosto 2014 pari al 25% del premio, differita di diritto al 20 agosto 2014 con maggiorazione degli interessi;
– 3° rata: 16 novembre 2014 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi.
Equitalia, con un apposito comunicato stampa, chiarisce i principali aspetti relativi alla definizione agevolata delle cartelle.
Come noto, infatti, la Legge di stabilità 2014 ha consentito ai contribuenti di versare, entro il 28 febbraio, in un’unica soluzione, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi, al fine di poter beneficiare dello stralcio degli interessi di mora e di ritardata iscrizione a ruolo.
Il pagamento “agevolato” delle cartelle non riguarda però tutti i tributi, o almeno non nella stessa misura. Viene chiarito che le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva beneficiano integralmente dell’agevolazione, mentre per le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada l’agevolazione è limitata agli interessi di mora.
Si sottolinea inoltre che non è impedita la definizione agevolata in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari, è invece poco chiaro il comportamento che dovrebbe essere adottato nel caso delle iscrizioni provvisorie in pendenza di ricorso.
Sono invece espressamente escluse dalla previsione le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i contributi di enti diversi da quelli ammessi e i tributi locali non riscossi da Equitalia.
In ogni caso, occorre prestare particolare attenzione alle singoli situazioni dei contribuenti: gli stessi, infatti, non riceveranno alcuna comunicazione da Equitalia, anche nel caso in cui si possa beneficiare della nuova previsione. Sarà quindi necessario chiedere agli sportelli il dettaglio del proprio debito (estratto di ruolo).
Una volta ottenuto l’estratto di ruolo si rende quindi necessario verificare la data in cui le somme sono state affidate all’agente della riscossione e il tipo di atto ricevuto. Solo nel caso in cui le cartelle/avvisi rientrino nell’agevolazione il contribuente non dovrà pagare gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti.
Mentre, come già anticipato, solo con riferimento alle cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle Entrate, e quindi riferite a entrate erariali, non si paga anche il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell’estratto di ruolo.
La somma dovuta, dovrà essere versata, in un’unica soluzione, entro il 28 febbraio 2014, mediante bollettino postale F35 o direttamente agli sportelli Equitalia.
Qualora si preferisse la prima soluzione, si ricorda tuttavia che dovrà essere indicato tassativamente nel campo “Eseguito da” la dicitura “Definizione Ruoli – L.S. 2014”.