Da oggi, 12 ottobre 2017, vanno comunicati anche gli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
La comunicazione, richiesta ai soli fini statistici ed informativi, va fatta telematicamente all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
Il mancato rispetto della norma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro.
Attivo il nuovo servizio online INAIL dedicato a utenti infortunati e tecnopatici
che consente di ottenere in tempo reale informazioni sullo stato delle pratiche avviate e di consultare i dati anagrafici, le modalità di pagamento, i pagamenti e la Certificazione Unica.
Un’iniziativa che si inserisce nel percorso di virtualizzazione della relazione con l’utenza intrapreso dall’Istituto in questi ultimi anni, attraverso la graduale informatizzazione dei servizi offerti e lo sviluppo di una multicanalità integrata delle modalità di accesso.
Un percorso che prevede un front end digitale sempre più accessibile da aziende, lavoratori e intermediari per la fruizione di tutti i servizi basati sul solo scambio informativo, in modo totalmente virtuale.
Dopo una prima fase di sperimentazione, l’INAIL ha reso disponibile lo sportello virtuale su tutto il territorio nazionale e presto lo Sportello sarà accessibile anche tramite smartphone e tablet.
Ovviamente l’accesso potrà essere effettuato anche utilizzando la carta nazionale dei servizi (Cns) ovvero le credenziali fornite presso tutte le sedi dell’Istituto.
Più tempo per i datori di lavoro che sono tenuti al pagamento dei premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro.
La novità deriva fondamentalmente dalla Legge di Stabilità 2014 che ha definito i provvedimenti di riduzione della pressione fiscale e contributiva su imprese e lavoratori che comprendono un taglio dei premi INAIL di 1 miliardo di euro a partire dal 2014, con differenziazioni legate agli andamenti infortunistici.
Di conseguenza, l’Istituto assicurativo sta provvedendo non solo alle elaborazioni statistiche sugli andamenti infortunistici e sui premi/contributi accertati per determinare le percentuali di riduzione che si applicheranno alle singole imprese, ma anche all’aggiornamento dei software gestionali.
Per quanto riguarda il differimento, il nuovo termine del 16 maggio 2014 sostituirebbe:
1. il termine del 17 febbraio 2014 per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione 2014, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999;
2. i termini per il pagamento dei premi speciali anticipati per il 2014, inclusi quelli in rate mensili e trimestrali, relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori con scadenza compresa tra il 16 febbraio e il 16 aprile 2014;
3. il termine del 30 aprile 2014 per l’invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.
Il differimento al 16 maggio dovrebbe riguardare anche il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013.
Per quanto riguarda il pagamento rateale ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 dei premi di autoliquidazione 902014, per effetto del rinvio al 16 maggio 2014 si hanno tre rate.
A tal fine il premio dovrà essere sempre diviso in quattro rate, ma le prime due confluiranno nella rata con scadenza 16 maggio 2014, pertanto si avrà:
– 1° rata: 16 maggio 2014 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi;
– 2° rata: 16 agosto 2014 pari al 25% del premio, differita di diritto al 20 agosto 2014 con maggiorazione degli interessi;
– 3° rata: 16 novembre 2014 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi.