Di seguito proponiamo una panoramica per l’accesso alla NASpI, l’assicurazione sociale per l’impiego introdotta dalla Riforma degli Ammortizzatori Sociali (Jobs Act) corrisposta a coloro che perdono il lavoro.
Ci sono una serie di casi in cui è possibile percepire l’indennità di disoccupazione NASpI e svolgere un’attività lavorativa, sia autonoma sia subordinata: la discriminante in genere è il reddito, ma ci sono una serie di regole diverse a seconda della tipologia di attività. Vediamo una breve guida alla compatibilità fra la NASpI e l’attività lavorativa.
Dal 1° maggio 2015 entrerà in vigore il nuovo ammortizzatore sociale unico.
Il 6 marzo 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 22/2015 – operativo dal 7 marzo 2015 – recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Il testo del D.Lgs., composto da 19 articoli, introduce un ammortizzatore sociale unico per i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro: ossia la NASpI. Essa sostituirà i vigenti ammortizzatori sociali introdotti dalla Riforma Fornero (ASpI e mini-ASpI) e si applicherà a decorrere dal 1° maggio 2015.
Può essere corrisposta al massimo per due anni (24 mesi) ed è parametrata all’anzianità lavorativa.
Inoltre, per averne diritto occorrono congiuntamente:
› uno stato di disoccupazione involontaria;
› almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
› 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) è rivolta ai lavoratori dipendenti con esclusione di quelli a tempo indeterminato delle P.A. e degli operai agricoli (OTD e OTI).
Essa non soggiace al prelievo del 5,58% previsto dalla L. n. 41/1986.
La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Quanto alla misura, l’assegno è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
Qualora l’importo sia pari o inferiore a 1.195 euro (importo rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI), la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile.
In caso contrario l’importo è pari al 75% incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
In ogni caso, essa non può superare l’importo mensile di 1.300 euro.
Inoltre, bisogna tenere conto che la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Esempio di calcolo:
Ipotizziamo un lavoratore di 60 anni che nei 4 anni precedenti (208 settimane) abbia ricevuto le seguenti retribuzioni imponibili:
– 1° anno: 20.000 euro;
– 2° anno: 23.000 euro;
– 3° anno: 23.500 euro;
– 4° anno: 25.000 euro.
Come affermato in precedenza, per il calcolo della NASpI bisogna prendere a riferimento l’imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, rapportarlo per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicarlo per il numero 4,33.
Quindi avremo (91.500/208*4,33) = 1.904,78 euro (retribuzione mensile di riferimento).
Per determinare la prestazione base occorre effettuare i seguenti calcoli:
– 75% di 1.195= 896,25 euro.
– (1.904,78-1.195)*25%= 177,45.
Quindi, l’importo totale complessivo della nuova indennità è pari a 1.073,7 euro (896,25+177,45).
Passando alla durata, essa è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.
Per gli eventi di disoccupazione verificatesi dal 1° gennaio 2017 la NASpI è corrisposta mensilmente per un massimo di 78 settimane.
Per ricevere la NASpI, è necessario l’inoltro telematico all’INPS, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Essa decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Non bisogna dimenticare che l’erogazione del NASpI è condizionata:
– alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa;
– nonché ai percorsi di riqualificazione professionale.
Esistono anche dei casi in cui il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata dell’intero importo del trattamento, in un’unica soluzione.
Elenchiamoli:
1. incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma;
2. incentivo all’avvio di impresa individuale;
3. sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
A tal fine, è necessario presentare telematicamente domanda di anticipazione all’INPS, entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
Quando può essere richiesta la liquidazione anticipata?
Nei casi di:
– avvio di un’attività lavorativa autonoma;
– avvio di impresa individuale;
– sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.
La NASpI prevede anche dei casi di compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato, purché il reddito non superi gli 8.000 euro (reddito minimo escluso da imposizione fiscale), salvo il caso in cui la durata del rapporto non sia superiore ai sei mesi. In quest’ultimo caso, infatti, la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro.
Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini dell’80% dell’importo spettante, a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività:
– il reddito annuo previsto;
– che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non resentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
La NASpI è compatibile con un rapporto di lavoro subordinato, purché non superi gli € 8.000,00 e che non superi la durata di sei mesi.
Lo schema di Decreto Legislativo prevede anche dei casi di decadenza dalla NASpI, che illustriamo di seguito:
– perdita dello stato di disoccupazione;
– inizio di un’attività lavorativa subordinata senza comunicazione;
– raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
– acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.