Apprendistato e mancata formazione

Il riconoscimento degli incentivi alle imprese che utilizzano il contratto di apprendistato costituisce un investimento che il legislatore opera sulla capacità del contratto di accrescere, mediante un effettivo addestramento professionale, le capacità tecniche e professionali degli apprendisti.

 

Il datore di lavoro che non adempiente a tale obbligo formativo,  è tenuto a pagare la differenza tra la contribuzione previdenziale versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore alla fine del contratto, maggiorata del 100 per cento.

Il datore di lavoro che non eroga la formazione incorre anche in un’altra sanzione, non menzionata espressamente dal Testo unico ma ricavabile dai principi generali civilistici. L’articolo 1.428 del Codice civile dispone la nullità del contratto, la mancanza di un elemento essenziale, e la conseguente – eventuale – conversione dello stesso in un diverso contratto del quale contenga i requisiti di forma e sostanza. In virtù di questi principi, il contratto di apprendistato può essere trasformato dal giudice in un contratto a tempo indeterminato, se il rapporto in concreto si sia svolto con le caratteristiche tipiche di questa fattispecie.

10/01/2013

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

Presentazione del MUD entro il 30 aprile

 

Con la pubblicazione del decreto del presidente del consiglio 20 dicembre 2012, il modello unico per la dichiarazione ambientale torna ad essere l’unico punto di riferimento per le imprese e per le amministrazioni coinvolte.

 

Entro il 30 aprile prossimo le imprese obbligate dovranno tornare a presentare esclusivamente il Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale), usando il modello e le istruzioni allegati al Dpcm 20 dicembre 2012 .

Il Mud va presentato alla Camera di commercio industria e artigianato competente per territorio, che corrisponde a quella della provincia in cui ha sede l’unità locale a cui è riferita la dichiarazione.

Però i soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono presentare il Mud alla Cciaa della provincia nel cui territorio si trova la sede legale dell’impresa cui si riferisce la dichiarazione. Va presentato un Mud per ogni unità locale.

 

LE NOVITA’

 

RIFIUTI SPECIALI

Sono obbligati alla comunicazione Mud:

Chi effettua a titolo professionale raccolta e trasporto. Commercianti e intermediari senza detenzione. Recuperatori e smaltitori di rifiuti. Produttori iniziali di rifiuti pericolosi. Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari superiore a 8.000 euro/anno. Imprese ed enti con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti. Fanghi da potabilizzazione e da altri trattamenti di acque e dalla depurazione di acque reflue e abbattimento fumi (articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g),Dlgs 152/2006)

 

VEICOLI FUORI USO

Obbligato alla comunicazione Mud chi gestisce veicoli rientranti nel campo di applicazione del Dlgs 209/2003  

 

IMBALLAGGI

Devono fare il Mud: Conai e sistemi autonomi o cauzionali di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), Dlgs 152/2006 04 | RAEE

Il Mud riguarda i soggetti che gestiscono i Raee rientranti nel campo del Dlgs 151/2005

 

RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Obbligo di Mud per i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

Per i rifiuti pericolosi conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico di raccolta, previa convenzione, la comunicazione è effettuata da tale gestore per la quantità conferita

 

PRODUTTORI DI AEE (Apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Mud per i soggetti dell’articolo 3, comma 1, lettera m) Dlgs 151/2005.

 

08/01/2013

Fonte: Il Sole 24 Ore

INAIL Telematizzazione dei servizi

Con circolari Inail 1 e 43 del 2012 è stato avviato il programma di progressiva telematizzazione obbligatoria dei servizi messi a disposizione dall’Istituto per la comunicazione con le imprese, come previsto dall’art. 2 del Dpcm del 22 luglio 2011 e in attuazione delle determine commissariali n. 55 del 29 dicembre 2011 e n. 216 del 5 luglio 2012.

In coerenza con il suddetto programma di informatizzazione dal 2 gennaio 2013 le istanze indicate nella circolare 68 del 21/12/2012 devono essere effettuate con modalità esclusivamente telematiche, attraverso i relativi servizi web dell’Istituto.

07/01/2013

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