Licenziamenti individuali – primi chiarimenti ministero
Con la circolare 3/2013 di ieri, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato i primi chiarimenti operativi sulla procedura obbligatoria di conciliazione per i licenziamenti dovuti a giustificato motivo oggettivo, alla luce delle modifiche apportate all’articolo 7 della legge 604/1966 dalla riforma Fornero (legge 92/2012).
Sono interessati al provvedimento i datori di lavoro che intendo procedere a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo e che operino in regime di articolo 18 e dunque nell’ambito della tutela reale dei licenziamenti (pertanto con più di 15 dipendenti o più di 5 se imprenditori agricoli); in questo caso, tuttavia, la procedura si applica solo nel caso in cui queste aziende procedano con un licenziamento individuale.
In questi casi il datore di lavoro è obbligato a inviare una comunicazione scritta alla direzione territoriale del lavoro competente per ambito territoriale (in base al luogo di svolgimento dell’attività del dipendente) e trasmessa per conoscenza al dipendente.
La comunicazione deve essere inviata per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata.
Dalla ricezione dell’istanza – che dovrà indicare i motivi che spingono il datore di lavoro a licenziare – la DTL avrà sette giorni di tempo per convocare le parti davanti alla commissione, mentre la comparizione andrà fissata entro i 20 giorni successivi.
Se la convocazione non viene fatta entro questi termini perentori, il datore può procedere con proprio atto di recesso unilaterale.
La procedura di conciliazione deve concludersi entro 20 giorni dal momento in cui la direzione ha trasmesso la convocazione dell’incontro. Il termine può essere superato solo in presenza di una volontà delle parti, che reputano opportuno avere più tempo per poter raggiungere un accordo.
17/01/2013
Fonte: Il Sole 24 Ore
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