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Anche i ruoli per le multe tagliano i rimborsi dei 730

La bozza del decreto legge fiscale, che dovrebbe vedere la luce nei primi della prossima settimana, mette sotto la lente anche i crediti del modello 730, estendendo ad essi una procedura già operativa per la generalità dei rimborsi erariali.
Nello specifico, a partire dal 1° maggio 2020, prima di erogare i rimborsi derivanti dall’assistenza fiscale l’Agenzia delle Entrate verificherà se il beneficiario è moroso nei confronti dell’agente della riscossione. In caso di riscontro positivo, agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader) notificherà al contribuente una comunicazione che preannuncia una compensazione d’ufficio tra il rimborso e l’importo a ruolo, entro 60 giorni dalla ricezione della stessa. Entro 30 giorni, il contribuente potrà attivare un contraddittorio con l’Ader per far valere le sue eventuali ragioni. I debiti oggetto di verifica sono quelli non sospesi né dilazionati.


La modifica proposta interviene sostituendo l’articolo 28 -ter, Dpr 602/1973, che è attualmente riferito alle sole operazioni di restituzione di crediti d’imposta gestite dall’Agenzia delle Entrate sulla base di una apposita istanza del contribuente.
Si prevede pertanto che le Entrate, dopo aver ricevuto le liquidazioni dei modelli 730 e prima di trasmettere i relativi prospetti al datore di lavoro, consultino le banche dati dell’Ader per verificare se sussistono debiti derivanti da cartelle già notificate, non oggetto di sospensione o di dilazione. Nel caso in cui dovesse emergere una situazione debitoria, l’Ader notifica al beneficiario un avviso debitamente motivato contenente l’avvertenza che, decorsi 60 giorni, le somme dell’assistenza fiscale saranno utilizzate in compensazione fino a concorrenza dei debiti a ruolo.
Il contribuente avrà diritto, come si sottolineava in precedenza, ad interloquire con l’agente della riscossione – per segnalare, ad esempio, che si tratta di debiti sospesi dal giudice – entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso. Nella relazione illustrativa, in ogni caso si evidenzia che il contribuente ha comunque diritto ad impugnare la comunicazione di compensazione entro il termine ordinario di 60 giorni davanti alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio.
Se il soggetto passivo ha in corso una rateazione e non è decaduto da essa, anche se derivante ad esempio da una definizione agevolata, la compensazione non potrà essere dichiarata e la restituzione dovrà avvenire regolarmente.
Ugualmente, nessuna sospensione potrà essere disposta se il beneficiario del rimborso avesse ricevuto atti di accertamento non ancora oggetto di affidamento all’agente della riscossione.
La nuova procedura non opera per gli affidamenti di ammontare non superiore a 100 euro. La bozza di decreto provvede pertanto a sopprimere il precedente tetto riferito ai ruoli di importo che non eccede i 1.500 euro.
La proposta governativa estende la disciplina ai debiti relativi alla generalità degli enti creditori che si siano avvalsi della Riscossione, non limitandola ai debiti riferiti alle imposte erariali. Questo significa, in concreto, che il beneficiario dei rimborsi da modello 730 potrà vedersi bloccare le restituzioni dei crediti d’imposta anche in presenza, ad esempio, di somme non pagate per multe stradali, contributi previdenziali, tributi comunali, purché affidate all’agente della riscossione. Ciò potrebbe accadere, al limite, anche in assenza di qualsiasi debito verso l’agenzia delle Entrate.
La compensazione avviene senza ulteriore comunicazione da parte dell’Ader, diversamente da quello che dovrebbe accadere in vigenza dell’attuale formulazione della medesima disposizione normativa. Oggi, infatti, l’Ader notifica una proposta di compensazione che il contribuente potrebbe accettare o rifiutare. Ove la proposta venga rigettata e sussistano i presupposti di legge, l’agente della riscossione dovrebbe notificare un pignoramento presso terzi.
La nuova procedura troverà applicazione con riferimento alla totalità dei rimborsi d’imposta, anche diversi da quelli che derivano dall’assistenza fiscale.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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