Agenzia delle Entrate: emanato il provvedimento sull’Anagrafe dei Conti Correnti

Entro il 31 ottobre 2013 banche e intermediari finanziari comunicheranno i dati 2011, che potranno essere utilizzati per compilare liste di contribuenti e rischio evasione e per controllare la veridicità delle dichiarazioni ISEE. 

La scadenza per i dati 2012 è il 31 marzo 2014, mentre per gli anni successivi si attesterà al 20 aprile dell’anno seguente.

Oltre ai dati  identificativi (compresi codice univoco e tutti gli eventuali cointestatari), saranno comunicati i seguenti dati:

  • Carte di credito e debito: utilizzo del plafond di spesa e fine anno precedente e fine anno, importo totale degli acquisti effettuati nell’anno. Per le carte prepagate ricaricabili, importo totale delle ricariche in corso d’anno, per quelle non ricaricabili, importo totale del valore delle carte acquistate nell’anno.
  • conto corrente e conto deposito di risparmio: saldo contabile di fine anno precedente e di fine anno, importo totale degli accrediti e degli addebiti effettuati nell’anno.
  • Conto deposito titoli (o obbligazioni): controvalore dei titoli rilevati a fine anno precedente e a fine anno (come da estratto conto), importo totale degli acquisti effettuati nell’anno (esclusi i rinnovi), importo totale disinvestimenti.
  • Certificati di deposito e buoni fruttiferi: totale degli importi facciali di certificati e buoni a fine anno precedente e a fine anno, importo totale accensioni ed estinzioni in corso d’anno, numero totale dei titoli.
  •  Conto terzi: saldo contabile a fine anno precedente e fine anno, importo contabile addebiti e accrediti in corso d’anno.
  • Cassette di sicurezza: numero totale degli accessi effettuati nell’anno. 
  • Gestione collettiva del risparmio: ammontare del contratto di gestione a fine anno precedente e a fine anno, importo totale sottoscrizioni e rimborsi di quote nell’anno.
  • Gestione patrimoniale: valore globale del patrimonio a fine anno precedente e a fine anno, importo totale di apporti e prelievi in corso d’anno.
  • Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione: importo totale degli incrementi e dei riscatti della polizza effettuati nell’anno.
  • Rapporto fiduciario: controvalore rilevato contabilmente a fine anno precedente e fine anno, importo totale distintamente individuato dei conferimenti e dei prelievi effettuati nell’anno.
  • Dopo incasso: saldo contabile a fine anno precedente e fine anno, importo totale incassi in corso d’anno.
  • Contratti derivati: importo totale nozionale dei contratti accesi e chiusi nell’anno, numero totale dei contratti stipulati.
  • Acquisto e vendita di oro e metalli preziosi: importo totale di acquisti e vendite effettuati nell’anno, numero totale dei riscatti della polizza effettuati nell’anno.
  • Operazioni extra conto: ammontare delle operazioni nell’anno, numero delle operazioni effettuate.

Sono esclusi dalla comunicazione i dati su depositi chiusi, fondi pensione, portafoglio, cessione indisponibile,  crediti, finanziamenti, finanziamento in pool, patto compensativo, partecipazione, garanzie, altri rapporti finanziari.

I dati comunicati al Fisco,  potranno essere elaborati per la formazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.

L’elaborazione dovrà avvenire con procedure centralizzate, secondo criteri che saranno oggetto di un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

I dati potranno essere utilizzati anche per la semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (ISEE), e per il controllo sulla veridicità di quanto dichiarato.

I dati verranno conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno cui è riferibile la comunicazione, per poi essere integralmente e automaticamente cancellati.

Agenzia Entrate – provvedimento del 25.03.2013

27/03/2013

 

Beni ai soci: comunicazione prorogata ad ottobre

L’Agenzia delle Entrate rinvia nuovamente, questa volta al 15 ottobre,  la comunicazione al Fisco  sui beni d’impresa a soci e familiari.

Entro la nuova scadenza le imprese dovranno trasmettere l’elenco di beni in godimento a soci e familiari nel 2011 e 2012. Nel frattempo, le Entrate dovranno predisporre i moduli per le comunicazioni, sulla base delle semplificazioni che verranno eventualmente decise.

27/03/2013

Indennità una tantum co.co.co anno 2013

Al via la nuova indennità una tantum introdotta, in via sperimentale dall’articolo 19, comma 2, del Dl 185/2008, è stata poi messa a regime dalla riforma del mercato del lavoro del 2012.

Si tratta di una misura specifica rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps.

La legge di riforma del mercato del lavoro prevede come decorrenza della nuova indennità una tantum l’anno 2013 e l’Inps interviene con la circolare 38/2013 per fornire i primi chiarimenti operativi.

Rientrano nell’ambito di applicazione i titolari di un contratto di collaborazione a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata e che versano l’aliquota contributiva piena (attualmente pari al 27,72%).

Per il riconoscimento dell’indennità è richiesta la presenza congiunta di una serie di condizioni: rapporto in regime di monocommittenza; possesso di un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro nell’anno precedente (conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo); l’accreditamento di quatto mensilità nell’anno precedente e di una mensilità nell’anno di riferimento presso la gestione separata; un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente.

In particolare:

–          per “anno di riferimento” s’intende l’anno in cui il collaboratore matura il requisito di cui alla lettera c) e presenta la domanda per la prestazione in oggetto;

–          per “anno precedente” s’intende solo ed esclusivamente l’anno solare immediatamente precedente quello di “riferimento” come sopra individuato.

 

Per ottenere l’indennità in questione, occorre presentare la domanda entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

La prestazione è liquidata:

–          in un’unica soluzione se l’importo della prestazione è pari o inferiore a 1.000 euro;

–          in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se l’importo della prestazione è superiore a 1.000 euro.

 

 

26/03/2013

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