Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha percepito durante il 2012 redditi riferiti alla sola abitazione principale (con relative pertinenze) o al lavoro dipendente (o collaborazione) corrisposti da un solo
datore di lavoro che effettua le ritenute di imposta, a meno di non avere spese deducibili di cui chiedere la detrazione dalle tasse già versate.
Nel caso di CUD multipli, per evitare di presentare la dichiarazione dei redditi, è possibile chiedere all’ultimo datore di lavor0 di effettuare un conguaglio in busta paga.
Nessuna dichiarazione neanche in caso di redditi esenti come pensioni sociali, redditi soggetti ad imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Niente obbligo di dichiarazione, poi, se il reddito da lavoro – al netto dell’abitazione principale e delle relative pertinenze – è inferiore a:
8.000 euro per chi ha meno di 75 anni;
7.750 euro per chi ha più di 75 anni;
7.500 euro per i pensionati;
4.800 euro per attività non esercitate abitualmente o da lavoratori autonomi;
Per le commercianti, artigiane e coltivatrici dirette , l’indennità di maternità è stata aumentata del 3% circa rispetto a quella dell’anno precedente, causa dell’aumento dei minimali contributivi riferiti ai lavoratori dipendenti delle attività suddette.
L’indennità di maternità, spetta per i due mesi che anticipano la data stimata del parto e i tre mesi che seguono la data effettiva dello stesso. Le uniche giornate non retribuite, sono le domeniche, le festività nazionali e infrasettimanali.
Nell’eventualità di aborto spontaneo o terapeutico, che si verifichi entro i primi tre mesi di gravidanza, alla lavoratrice spetta un congedo di 30 giorni susseguenti all’episodio.
Quest’anno:
– per le lavoratrici del settore agricolo, la misura dell’indennità è pari al 32,52 euro al giorno;
– per le artigiane, l’indennità giornaliera è di 33,52 euro;
– per le lavoratrici che svolgono attività commerciale, l’ammontare giornaliero dell’indennità è pari a 29,38 euro.
Oltre ai cinque mesi di astensione obbligatoria, alle lavoratrici autonome spettano 3 mesi di astensione facoltativa dal lavoro nel primo anno di vita del bambino. Nel corso di tale periodo, alla lavoratrice spetta un indennizzo pari al 30% del minimale contributivo del settore di riferimento. Per l’anno in corso l’assegno giornaliero per astensione facoltativa è pari a 12,20 euro per le coltivatrici dirette, 12,57 euro per le artigiane e per le commercianti 11,02 euro.