Software Inps per il calcolo della pensione

Entro il mese di aprile l’Inps metterà a disposizione un software per quantificare l’importo della pensione per i contribuenti nati fino al 1955. 

Lo scopo è quello di fornire ai lavoratori informazioni complete e trasparenti sul loro futuro pensionistico.

Il 20.03.2013 il Ministro del Lavoro, Elsa Fornero,  ha annunciato tre iniziative: l’estratto conto integrato, il calcolatore della pensione per i lavoratori iscritti all’Inps vicini al pensionamento e il simulatore della pensione per i più giovani.

L’iniziativa, consente ai lavoratori di valutare l’eventuale necessità di iscriversi ad una forma pensionistica complementare, della quale i lavoratori potrebbero avere bisogno al momento del pensionamento per mantenere il medesimo tenore di vita anche al termine del percorso lavorativo.

Il rischio che si corre è quello di accorgersi in ritardo dell’insufficienza dei risparmi previdenziali.

Proprio per questo, è importante che i tempi previsti dal Ministero vengano effettivamente rispettati e i servizi offerti siano abbastanza flessibili da permettere ai lavoratori di valutare in modo adeguato tutte le possibili variabili, che possono influenzare le prestazioni finali assicurate dal sistema pensionistico.

 

25/03/2013

 

Conti correnti sotto esame del Fisco

La Manovra Monti ha introdotto alcune novità normative finalizzate a “scovare” redditi non dichiarati.

In particolare gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’Amministrazione Finanziaria le movimentazioni bancarie utilizzate per elaborare liste di contribuenti da sottoporre a controllo.

Secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere comunicati:

– i dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità e a tutti i cointestatari (nel caso di intestazione a più soggetti);

– i dati relativi al saldo iniziale al 1° gennaio e al saldo finale al 31 dicembre. Per i rapporti avviati nel corso dell’anno il saldo iniziale ovviamente dovrà tener conto della data di apertura, mentre per quelli chiusi nel corso dell’anno il saldo andrà contabilizzato al momento della data di chiusura;

– i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporto conteggiati su base annua.

Dovranno essere segnalati oltre ai conti correnti, anche i conti deposito di risparmio, le gestioni individuali e collettive (i fondi), i rapporti fiduciari, le cassette di sicurezza, gli acquisti e le vendite di oro e di metalli  preziosi, i finanziamenti, le garanzie e anche le polizze assicurative. Sono esclusi, invece, fondi pensione e finanziamenti.

I dati comunicati saranno conservati per 6 anni (fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a ogni anno d’imposta) dopo di che saranno automaticamente cancellati.

L’Agenzia delle Entrate per utilizzare i predetti dati ai fini dell’attività di accertamento dovrà essere autorizzata.

19/03/2013

Diritti al padre – obblighi per i datori di lavoro

L’INPS con circolare nr 40 del 14/03/2013 (che si allega)  ribadisce  che il padre dipendente ha diritto a un giorno di congedo obbligatorio aggiuntivo e indipendentemente da quello della madre.

Inoltre, ha la facoltà di chiedere, con un preavviso di 15 giorni e in alternativa al congedo della madre, ulteriori 2 giorni di congedo.

Le nuove disposizioni obbligano i datori di lavoro a prestare al lavoratore padre alcune attenzioni che erano fin qui riservate solamente alla lavoratrice madre.

Infatti, a differenza della maternità (un evento sempre noto al datore di lavoro) la condizione del lavoratore padre richiede al datore di lavoro annotazioni prima non necessarie poiché, se è obbligatorio per il lavoratore fruirne, altrettanto obbligatorio per il datore di lavoro concederlo.

Diventa necessario, pertanto, annotare la data di nascita del figlio (o di ingresso dello stesso in caso di adozione/affido) poiché entro 5 mesi dalla nascita/affido il padre deve obbligatoriamente usufruire di un giorno di congedo.

Meno difficoltoso è la gestione dei due giorni di congedo facoltativo. In questo caso il datore di lavoro deve acquisire la dichiarazione della madre relativa alla rinuncia del congedo a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre.

Circolare INPS nr 40 del 14/03/2013

19/03/2013

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