In azienda l’anziano si fa «tutor» per il giovane

Un patto tra le generazioni, un accordo attraverso il quale i lavoratori più anziani accettano di fare spazio ai più giovani, anche a costo di cedere parte del proprio lavoro.

 

È questo il succo del decreto firmato dal ministro del Lavoro e delle politiche sociali: il provvedimento prevede infatti la possibilità di concludere un accordo fra cinque attori diversi: soggetti pubblici, enti previdenziali, imprese, lavoratori anziani, lavoratori giovani.

In pratica, il lavoratore anziano accetta di accontentarsi di un contratto part time al posto del suo vecchio contratto a tempo indeterminato; il lavoratore giovane viene assunto con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato; il soggetto pubblico si fa carico di versare all’ente di previdenza i contributi aggiuntivi in favore del lavoratore anziano, per garantirgli un livello di copertura pensionistica adeguato.
“L’idea di un patto fra generazioni – spiega il ministro Elsa Fornero – è certamente una prospettiva, anche etica, di grande respiro, che si auspica possa in futuro sostenere azioni concrete per disegnare una società più equa e più inclusiva”.

Negli obiettivi del ministero, questo decreto dovrebbe consentire di assicurare la salvaguardia dei livelli di occupazione per le nuove generazioni e di mantenere, contemporaneamente, condizioni di reddito accettabili per le fasce di popolazione meno giovani.
Il decreto è stato messo a punto dal ministero a ottobre ed è stato verificato dagli Organismi nazionali di controllo: ora è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

LA POSSIBILITÀ: Il decreto rende possibile a un lavoratore anziano accettare di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo indeterminato a part-time, per favorire l’assunzione di un giovane con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato

LA CONDIZIONE: La condizione è che l’interrelazione tra nuova assunzione e riduzione dell’orario di lavoro comporti un saldo positivo occupazionale aziendale.

13/12/2012

Collaborazioni a progetto (Co.co.pro.): Black-list nella circolare del Ministero del Lavoro

Il Ministero del lavoro con la Circolare n. 29 dell’11 dicembre 2012 fornisce alcuni chiarimenti operativi sulle novità introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero), con particolare riguardo a ciò che concerne le collaborazioni coordinate e continuative a progetto.


Nella prima parte della circolare viene precisato che il presupposto imprescindibile di tale contratto è il progetto che deve essere specifico e determinato dal committente o dal collaboratore medesimo.
Il progetto deve essere, poi, funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale tanto che è, esplicitamente, richiesta la descrizione del progetto con indicazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire che deve essere obiettivamente verificabile.
Con la riforma, dunque, risulta imprescindibile l’individuazione di un risultato finale che sia idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente e, quindi, il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente.

Il progetto, pur potendo rientrare nel ciclo produttivo dell’impresa, deve essere caratterizzato da una autonomia di contenuti e obiettivi.
Per quanto concerne, poi, la genuinità della collaborazione, è stato individuato un altro elemento determinante, dato dal fatto che il collaboratore non deve svolgere compiti meramente esecutivi o ripetitivi che risultano poco compatibili con un contratto di co.co.pro. e perciò oggetto di possibile contestazione.
Nella circolare del Ministero del Lavoro vengono, anche, indicate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle attività difficilmente inquadrabili nell’ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto che il personale ispettivo deve ricondurre nell’alveo della subordinazione.
Nella circolare la black-list contiene:

  • ·            gli addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici
  • ·            gli addetti alle agenzie ippiche
  • ·            gli addetti alle pulizie
  • ·            gli autisti e gli autotrasportatori
  • ·            i baristi ed i camerieri
  • ·            i commessi e gli addetti alle vendite
  • ·            i custodi ed i portieri
  • ·            le estetiste ed i parrucchieri
  • ·            i facchini
  • ·            gli istruttori di autoscuola
  • ·            i letturisti di contatori
  • ·            i magazzinieri
  • ·            i manutentori
  • ·            i muratori e le altre qualifiche operaie dell’edilizia
  • ·            i piloti e gli assistenti di volo<7li>
  • ·            i prestatori di manodopera nel settore agricolo
  • ·            gli addetti alle attività di segreteria ed i terminalisti
  • ·            gli addetti alla somministrazione di cibi o bevande
  • ·            le prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi cosiddetti in bound

 
Per quanto concerne, poi, il corrispettivo del contratto a progetto e il collegamento che la Riforma Fornero ha effettuato ai minimi individuati nei contratti collettivi di categoria per i collaboratori o, in mancanza il riferimento ai minimi stabiliti per i lavoratori subordinati con mansioni equiparabili, il Ministero, nella circolare oggetto della presente notizia, ha sottolineato che tale rinvio determina ancora una volta il rimando ai principi dell’adeguata remunerazione di cui all’art. 36 della Costituzione.

Per ultimo, nella circolare viene precisato che la mancata individuazione del progetto determina la costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, con le conseguenze che ne derivano anche sotto il profilo previdenziale. Qualora poi il collaboratore svolga la propria attività in maniera non autonoma e con modalità analoghe a quelle dei lavoratori subordinati, opera una presunzione relativa di subordinazione, opponibile da parte del committente. Tale presunzione non opera, invece, nei casi di elevate professionalità del collaboratore che possono essere individuate dalla contrattazione collettiva.
Tutte le novità in materia di collaborazione coordinata e continuativa trovano applicazione per i contratti stipulati a partire dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della citata legge n. 92/2012.

13/12/2012

I voucher vincolati solo al compenso totale

Oltre 14 milioni di voucher venduti nel 2011 sono stati riscossi da 208.846 prestatori di lavoro accessorio di tipo occasionale. La crescita dell’utilizzo dei buoni-lavoro emerge dai dati forniti dall’Osservatorio dell’Inps e impone una riflessione su questa modalità lavorativa che, seppure non immune da critiche, ha spesso fatto emergere lavori che, altrimenti, sarebbero stati resi “in nero”.

Il valore nominale del buono è di 10 euro è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata Inps, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell’Inail per l’assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5 per cento. Il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è pari a 7,50 euro. La legge 92/2012, di riforma del mercato del lavoro, interviene sul lavoro accessorio, sostituendo l’articolo 70 del decreto legislativo 276/2003.

 L’ambito dell’utilizzo dei voucher non è più limitato a determinate attività o soggetti – salvo il caso dell’agricoltura ; si è però ridotto l’importo complessivo che il singolo lavoratore può ricavarne. La riforma aggiunge, inoltre, un avverbio rafforzativo alla definizione di lavoro accessorio: sono tali le attività lavorative di natura “meramente” occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5mila euro- annualmente rivalutabili – nel corso di un anno solare. Un’ulteriore limitazione economica è posta nei confronti degli imprenditori commerciali o professionisti, in relazione ai quali le attività lavorative non possono essere svolte per compensi superiori a 2mila euro.

A questo proposito il ministero del Lavoro ha precisato, con la circolare 18/2012, che l’espressione «imprenditore commerciale» comprende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l’aggettivo “commerciale” possa in qualche modo circoscrivere l’ambito settoriale dell’attività di impresa alle attività di intermediazione nella circolazione di beni. Un ulteriore segnale di attenzione giunge dalle “faq” del ministero del Lavoro in materia di sicurezza sul lavoro. Premesso che finalità del lavoro accessorio è di regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, il ministero sottolinea che, anche nei confronti dei lavoratori occasionali, l’osservanza degli obblighi di informazione e formazione oltre che di sorveglianza sanitaria e di fornitura dei Dpi quando richiesto.

L’impatto maggiore della riforma interessa, però, l’agricoltura. In questo settore rimane possibile utilizzare voucher sino a 5mila euro solo se l’attività è svolta da pensionati o giovani studenti oppure, indipendentemente dai requisiti soggettivi del lavoratore, se l’attività è svolta a favore dei piccoli imprenditori agricoli. Anche i committenti pubblici possono utilizzare il lavoro accessorio, pur tuttavia la riforma prevede che il ricorso ai voucher non è sottratto al rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, se previsto, dal patto di stabilità interno. Fino al 31 maggio 2013 peraltro, i voucher già acquistati (prenotati) alla data di entrata in vigore della legge di riforma (18 luglio 2012) rimangono validi e sono utilizzati secondo la previgente disciplina (con i limiti soggettivi e oggettivi), salvo chiederne il rimborso.

12/12/2012

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