L’INPS, con il messaggio n. 19329 del 26 novembre 2012, ha comunicato che, a decorrere dal 26 novembre u.s., è divenuto operativo un nuovo canale per la presentazione delle richieste di: indennità di disoccupazione, mobilità ordinaria e in deroga; assegno integrativo e trattamenti speciali per l’edilizia (L. 223/91, L. 427/75, L. 451/94); ANF connesse a dette prestazioni.
La novità si è resa necessaria al fine di agevolare l’attività di informazione e consulenza agli assicurati da parte degli enti di Patronato. In particolare, il nuovo canale consente l’acquisizione online dei dati delle domande per le prestazioni su indicate, basata su un’applicazione WEB interattiva, simile ai servizi telematici già offerti direttamente al cittadino.
Congedo parentale “su base oraria”. È questa una delle ultime novità contenute nel Decreto “Salva-infrazioni” con cui il governo pone riparo alle 21 procedure di infrazione aperte dalla UE nei confronti dell’Italia. In sostanza, la novità consiste nella possibilità per i genitori lavoratori di poter frazionare il loro tempo a casa per stare con i figli non soltanto in giorni, settimane e mesi, ma anche in ore. In questo modo si potrebbe ridistribuire più facilmente il tempo diviso tra lavoro e famiglia e ciò consentirebbe, nei periodi di congedo, di percepire stipendi più elevati. Si tratta di una novità assoluta in campo di legislazione sul lavoro.
Congedo a ore – Ricordiamo che stiamo parlando dei congedi parentali INPS, ossia quei periodi di astensione dal lavoro nei primi otto anni di età del bambino per i genitori lavoratori. In questi giorni si sta discutendo di inserire nel nostro sistema anche congedi parentali a ore e non più solo per mesi, settimane e giorni. Le norme messe a punto dall’Esecutivo hanno il merito di intervenire direttamente sul testo unico in materia di maternità. Mentre la contrattazione collettiva ha il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
Obblighi del datore di lavoro – Sul versante degli obblighi è previsto l’onere a carico del lavoratore di indicare, all’atto della presentazione della domanda di congedo parentale, l’inizio e la fine del periodo di congedo. Allo stesso tempo lavoratore e datore potranno comunque mantenersi in contatto durante il periodo di congedo, anche per concordare adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.
I vantaggi – Il vantaggio per i genitori lavoratori sarebbe notevole. Le ore a disposizione potrebbero essere utilizzate e distribuite in più anni e lavorando di più anche nel breve periodo dopo la nascita del figlio, lo stipendio non diminuirebbe troppo. Infatti, il monte ore di congedo sarebbe meno concentrato nel tempo, arrivando a coprire il raggiungimento dell’ottavo anno di età del proprio figlio.
Il decreto sulla Crescita “bis” ha esteso l’obbligo dell’attivazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata anche per le imprese individuali che si iscrivono presso il registro delle imprese dopo la data di entrata in vigore del decreto (20 ottobre 2012).
Secondo l’articolo 5 del decreto, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 31 dicembre 2013. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice Civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata. Secondo l’articolo 2630 del Codice Civile, le sanzioni previste vanno da 103 euro a 1.032 euro. Tuttavia se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla data di scadenza dei suddetti termini, la sanzione è ridotta di un terzo. Le novità del maxiemendamento – Secondo le nuove previsioni contenute nel testo del maxiemendamento (che dopo aver incassato la fiducia posta dal Governo al Senato ritornerà alla Camera) vi sono delle modifiche anche all’articolo 5 del decreto riguardante la PEC e in particolare l’obbligo di possedere e attivare la posta elettronica certificata è esteso alle imprese individuali che presentano la domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane inoltre, dovrebbe decadere la decorrenza dell’obbligo dall’entrata in vigore del decreto, sostituita dalla data in cui entrerà in vigore la legge di conversione dello stesso. Altra modifica importante che viene effettuata al comma 2 dell’articolo 5 è quella che anticipa il nuovo termine di deposito della PEC nel registro delle imprese, prevedendo il nuovo non più al 31 dicembre 2013, ma al 30 giugno 2013. Indice INI-PEC – Il terzo comma del decreto sullo Sviluppo bis prevede inoltre al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, l’istituzione di un pubblico elenco denominato “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata” (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo Sviluppo economico. Con le modifiche previste dal nuovo testo, l’accesso al suddetto indice INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese ai gestori di pubblici sevizi e a tutti i cittadini tramite il sito WEB, senza necessità di autentificazione. Nel testo originario l’accesso all’INI-PEC era consentito alle pubbliche amministrazioni, nonché ai professionisti e alle imprese in esso presenti.