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I voucher vincolati solo al compenso totale

Oltre 14 milioni di voucher venduti nel 2011 sono stati riscossi da 208.846 prestatori di lavoro accessorio di tipo occasionale. La crescita dell’utilizzo dei buoni-lavoro emerge dai dati forniti dall’Osservatorio dell’Inps e impone una riflessione su questa modalità lavorativa che, seppure non immune da critiche, ha spesso fatto emergere lavori che, altrimenti, sarebbero stati resi “in nero”.

Il valore nominale del buono è di 10 euro è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata Inps, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell’Inail per l’assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5 per cento. Il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è pari a 7,50 euro. La legge 92/2012, di riforma del mercato del lavoro, interviene sul lavoro accessorio, sostituendo l’articolo 70 del decreto legislativo 276/2003.

 L’ambito dell’utilizzo dei voucher non è più limitato a determinate attività o soggetti – salvo il caso dell’agricoltura ; si è però ridotto l’importo complessivo che il singolo lavoratore può ricavarne. La riforma aggiunge, inoltre, un avverbio rafforzativo alla definizione di lavoro accessorio: sono tali le attività lavorative di natura “meramente” occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5mila euro- annualmente rivalutabili – nel corso di un anno solare. Un’ulteriore limitazione economica è posta nei confronti degli imprenditori commerciali o professionisti, in relazione ai quali le attività lavorative non possono essere svolte per compensi superiori a 2mila euro.

A questo proposito il ministero del Lavoro ha precisato, con la circolare 18/2012, che l’espressione «imprenditore commerciale» comprende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l’aggettivo “commerciale” possa in qualche modo circoscrivere l’ambito settoriale dell’attività di impresa alle attività di intermediazione nella circolazione di beni. Un ulteriore segnale di attenzione giunge dalle “faq” del ministero del Lavoro in materia di sicurezza sul lavoro. Premesso che finalità del lavoro accessorio è di regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, il ministero sottolinea che, anche nei confronti dei lavoratori occasionali, l’osservanza degli obblighi di informazione e formazione oltre che di sorveglianza sanitaria e di fornitura dei Dpi quando richiesto.

L’impatto maggiore della riforma interessa, però, l’agricoltura. In questo settore rimane possibile utilizzare voucher sino a 5mila euro solo se l’attività è svolta da pensionati o giovani studenti oppure, indipendentemente dai requisiti soggettivi del lavoratore, se l’attività è svolta a favore dei piccoli imprenditori agricoli. Anche i committenti pubblici possono utilizzare il lavoro accessorio, pur tuttavia la riforma prevede che il ricorso ai voucher non è sottratto al rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, se previsto, dal patto di stabilità interno. Fino al 31 maggio 2013 peraltro, i voucher già acquistati (prenotati) alla data di entrata in vigore della legge di riforma (18 luglio 2012) rimangono validi e sono utilizzati secondo la previgente disciplina (con i limiti soggettivi e oggettivi), salvo chiederne il rimborso.

12/12/2012

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