Per le Partite Iva controlli dal 2014

Il mancato rispetto della condizioni previste dalla legge Fornero sulle partita Iva, fa scattare la presunzione di lavoro a progetto

 

anche se gli ispettori o i lavoratori potranno rivendicare direttamente il lavoro subordinato sulla base degli ordinari criteri previsti dal Codice civile (articolo 2094). Lo chiarisce il ministero del Lavoro con la circolare 32/2012  in cui ha illustrato le novità introdotte dalla legge 92/2012.

I primi controlli sul rispetto delle nuove regole partiranno dal 18 luglio 2014.

La legge 92 prevede che per il rapporto intrattenuto con un «titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto» si presume di collaborazione coordinata e continuativa a progetto laddove si dovessero riscontrare almeno due dei seguenti requisiti:

– la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi da intenderci civili (1° gennaio – 31 dicembre);

– il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più del l’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi da intendersi due periodi di 365 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma (18 luglio 2012);

– il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro, anche in modo non esclusivo, presso una delle sedi del committente.

La presunzione di lavoro coordinato e continuativo si riflette principalmente in due ambiti:

il primo di natura previdenziale, poiché il lavoratore autonomo paga interamente a proprio carico il contributo alla gestione separata in relazione al reddito prodotto, salvo la possibilità di effettuare una rivalsa del 4 per cento. Mentre nel rapporto di lavoro coordinato e continuativo il contributo è dovuto dal committente fermo restando la suddivisione di 2/3 (committente) e 1/3 (collaboratore).

Il secondo ambito in cui si riflette la presunzione di legge è quello delle tutele per il rapporto di lavoro. In particolare, è necessaria la presenza di un progetto che presupponga un risultato specifico.

Il compenso, in assenza di contrattazione collettiva specifica, non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto. Inoltre, trovano applicazione le tutele previste dall’articolo 66 del Dlgs 276/2003: ossia, la gravidanza, la malattia e l’infortunio del collaboratore a progetto non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.

Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile. Mentre, in caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

Il ministero però, chiarisce che i lavoratori potranno rivendicare la sussistenza di un rapporto i lavoro subordinato invocando gli ordinari criteri distintivi previsti dall’articolo 2094 del Codice civile. Ad analoga conclusione può giungere l’ispettore anche se, con particolare riguardo al settore edile, quest’ultimo è chiamato a rispettare i parametri già dettati dalla direzione generale per l’Attività ispettiva contenuti nella circolare 16/2012.

 

COSA CAMBIA

Quando scattano i controlli per i soggetti inclusi nella presunzione di uso improprio della partita Iva

GLI INCLUSI NELLA PRESUNZIONE

– Le partite Iva aperte per svolgere un’attività di impresa individuale di servizi

– I lavoratori autonomi, cosiddetti consulenti, privi di un ordinamento o di un elenco

 GLI ESCLUSI DALLA PRESUNZIONE

– Le imprese

– Gli studi professionali

– I professionisti iscritti a un albo, collegio, ordine, ruolo o elenco professionale tenuto o controllato da un’amministrazione pubblica che richiede un esame di stato o una valutazione di titoli

– Imprese artigiane e commerciali iscritte alla Camera di commercio se l’iscrizione non è solo a fini di pubblicità dichiarativa

– Federazioni sportive se per l’iscrizione è necessaria una valutazione di titoli o/e altre condizioni poste dai propri ordinamenti

– Quando ricorrono congiuntamente almeno una delle tre tipologie del parametro tecnico e il parametro economico

 PRAMETRO TECNICO (DECLINATO IN TRE TIPLOGIE)

– Possesso di un titolo di studio (diploma, laurea, qualifica professionale) nelle materie oggetto di incarico

– Periodo di apprendistato svolto nell’attività oggetto dell’incarico

– Attività oggetto dell’incarico svolta con un contratto qualificato da almeno 10 anni

 PARAMETRO ECONOMICO

– La collaborazione autonoma deve dare luogo a un reddito lordo di almeno 18.662,50 euro

 

I CONTROLLI

– I primi controlli ispettivi partiranno il 18 luglio del 2014

 LE CONDIZIONI DI PRESUNZIONE

1) la collaborazione con il medesimo committente ha una durata complessiva superiore a otto mesi l’anno per due anni consecutivi ( Verifica a posteriore: il parametro degli 8 mesi va valutato rispetto all’anno civile 1° gennaio/31 dicembre)

2) il corrispettivo che deriva dalla collaborazione di cui al punto 1) costituisce più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente

percepiti dal collaboratore in due anni solari consecutivi ( Verifica a posteriori: il parametro del fatturato va rapportato a dal 18 luglio 2012 al 18 luglio 2014)

3) il collaboratore dispone di una postazione fissa d lavoro, anche se non a uso esclusivo, presso una delle sedi del committente (Verifica immediata)

ESEMPI:

 

1) Postazione fissa e fatturato oltre l’80% – prima verifica 18 luglio 2014

 

2) Postazione fissa e durata della collaborazione – prima verifica nel 2015 sul biennio 2013/2014

 

3) Durata della collaborazione e fatturato – prima verifica nel 2015 sul biennio 2013/2014.

 

07/01/2013

Fonte: Il Sole 24 Ore

Errori sul versamento dell’Imu – il dipartimento delle Finanze è intervenuto a chiarire alcuni dubbi

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con risoluzione 13 dicembre 2012, n. 2/DF, ha fornito chiarimenti in relazione alle problematiche relative ai rimborsi e ai conguagli di somme versate al comune o allo Stato.

Il contribuente per ottenere il rimborso di importi non dovuti e per effettuare i conguagli necessari nei casi in cui si è sbagliata la suddivisione delle somme, deve rivolgersi esclusivamente all’ente locale, data la natura di tributo prettamente comunale dell’IMU; sarà poi il Comune che con lo Stato avrà il compito di effettuare le relative regolarizzazioni.

Risoluzione 2/DF

19/12/2012

 

ASPI: Chiarimenti INPS nella circolare 140/2012

L’Inps, con la circolare n. 140 (allegata alla presente), ha fornito chiarimenti circa l’entrata in vigore dell’ASPIi (Assicurazione sociale per l’impiego) e sulle altre novità introdotte dalla L. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro.

La Legge Fornero, istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2013, l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI), con la funzione di fornire ai lavoratori, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, un’indennità mensile di disoccupazione. 

Questa nuova assicurazione – che sostituisce la preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria – si caratterizza per l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati, per l’aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto, nonché per un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario e da maggiorazioni contributive.

In particolare, l’ASPI erogherà un trattamento di sostegno al reddito in relazione agli eventi di disoccupazione, verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sostituendo le preesistenti indennità (ovvero, quella di disoccupazione non agricola ordinaria, con requisiti normali e l’indennità di disoccupazione speciale edile, nonché, dal 1° gennaio 2017, l’indennità di mobilità di cui all’art. 7 della legge n. 223/91).

Sono inclusi nella nuova assicurazione tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa, che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, le categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato e i dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche. 

Sono, invece, esclusi dall’ASPI i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, i giornalisti professionisti e pubblicisti – iscritti all’Albo professionale – nonché i praticanti giornalisti, i religiosi, che prestano attività lavorativa in favore degli Ordini e delle Congregazioni di appartenenza e gli operai agricoli, a tempo determinato e indeterminato, per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa. 

Per finanziare la nuova assicurazione occorrerà pagare un contributo addizionale dell’1,40% sui rapporti a termine e dell’1,61% sui contratti di apprendistato.

Infine, per tutti i licenziamenti intervenuti a decorrere dal prossimo anno, i datori di lavoro dovranno versare un contributo, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore, negli ultimi tre anni.

Circolare INPS 140 del 14/12/2012

18/12/2012

Fonte: Il Sole24 Ore

Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime novità

Nome *
Email *