Per le Partite Iva controlli dal 2014
Il mancato rispetto della condizioni previste dalla legge Fornero sulle partita Iva, fa scattare la presunzione di lavoro a progetto
anche se gli ispettori o i lavoratori potranno rivendicare direttamente il lavoro subordinato sulla base degli ordinari criteri previsti dal Codice civile (articolo 2094). Lo chiarisce il ministero del Lavoro con la circolare 32/2012 in cui ha illustrato le novità introdotte dalla legge 92/2012.
I primi controlli sul rispetto delle nuove regole partiranno dal 18 luglio 2014.
La legge 92 prevede che per il rapporto intrattenuto con un «titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto» si presume di collaborazione coordinata e continuativa a progetto laddove si dovessero riscontrare almeno due dei seguenti requisiti:
– la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi da intenderci civili (1° gennaio – 31 dicembre);
– il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più del l’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi da intendersi due periodi di 365 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma (18 luglio 2012);
– il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro, anche in modo non esclusivo, presso una delle sedi del committente.
La presunzione di lavoro coordinato e continuativo si riflette principalmente in due ambiti:
il primo di natura previdenziale, poiché il lavoratore autonomo paga interamente a proprio carico il contributo alla gestione separata in relazione al reddito prodotto, salvo la possibilità di effettuare una rivalsa del 4 per cento. Mentre nel rapporto di lavoro coordinato e continuativo il contributo è dovuto dal committente fermo restando la suddivisione di 2/3 (committente) e 1/3 (collaboratore).
Il secondo ambito in cui si riflette la presunzione di legge è quello delle tutele per il rapporto di lavoro. In particolare, è necessaria la presenza di un progetto che presupponga un risultato specifico.
Il compenso, in assenza di contrattazione collettiva specifica, non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto. Inoltre, trovano applicazione le tutele previste dall’articolo 66 del Dlgs 276/2003: ossia, la gravidanza, la malattia e l’infortunio del collaboratore a progetto non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile. Mentre, in caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
Il ministero però, chiarisce che i lavoratori potranno rivendicare la sussistenza di un rapporto i lavoro subordinato invocando gli ordinari criteri distintivi previsti dall’articolo 2094 del Codice civile. Ad analoga conclusione può giungere l’ispettore anche se, con particolare riguardo al settore edile, quest’ultimo è chiamato a rispettare i parametri già dettati dalla direzione generale per l’Attività ispettiva contenuti nella circolare 16/2012.
COSA CAMBIA
Quando scattano i controlli per i soggetti inclusi nella presunzione di uso improprio della partita Iva
GLI INCLUSI NELLA PRESUNZIONE
– Le partite Iva aperte per svolgere un’attività di impresa individuale di servizi
– I lavoratori autonomi, cosiddetti consulenti, privi di un ordinamento o di un elenco
GLI ESCLUSI DALLA PRESUNZIONE
– Le imprese
– Gli studi professionali
– I professionisti iscritti a un albo, collegio, ordine, ruolo o elenco professionale tenuto o controllato da un’amministrazione pubblica che richiede un esame di stato o una valutazione di titoli
– Imprese artigiane e commerciali iscritte alla Camera di commercio se l’iscrizione non è solo a fini di pubblicità dichiarativa
– Federazioni sportive se per l’iscrizione è necessaria una valutazione di titoli o/e altre condizioni poste dai propri ordinamenti
– Quando ricorrono congiuntamente almeno una delle tre tipologie del parametro tecnico e il parametro economico
PRAMETRO TECNICO (DECLINATO IN TRE TIPLOGIE)
– Possesso di un titolo di studio (diploma, laurea, qualifica professionale) nelle materie oggetto di incarico
– Periodo di apprendistato svolto nell’attività oggetto dell’incarico
– Attività oggetto dell’incarico svolta con un contratto qualificato da almeno 10 anni
PARAMETRO ECONOMICO
– La collaborazione autonoma deve dare luogo a un reddito lordo di almeno 18.662,50 euro
I CONTROLLI
– I primi controlli ispettivi partiranno il 18 luglio del 2014
LE CONDIZIONI DI PRESUNZIONE
1) la collaborazione con il medesimo committente ha una durata complessiva superiore a otto mesi l’anno per due anni consecutivi ( Verifica a posteriore: il parametro degli 8 mesi va valutato rispetto all’anno civile 1° gennaio/31 dicembre)
2) il corrispettivo che deriva dalla collaborazione di cui al punto 1) costituisce più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente
percepiti dal collaboratore in due anni solari consecutivi ( Verifica a posteriori: il parametro del fatturato va rapportato a dal 18 luglio 2012 al 18 luglio 2014)
3) il collaboratore dispone di una postazione fissa d lavoro, anche se non a uso esclusivo, presso una delle sedi del committente (Verifica immediata)
ESEMPI:
1) Postazione fissa e fatturato oltre l’80% – prima verifica 18 luglio 2014
2) Postazione fissa e durata della collaborazione – prima verifica nel 2015 sul biennio 2013/2014
3) Durata della collaborazione e fatturato – prima verifica nel 2015 sul biennio 2013/2014.
07/01/2013
Fonte: Il Sole 24 Ore