Apprendistato e mancata formazione
Il riconoscimento degli incentivi alle imprese che utilizzano il contratto di apprendistato costituisce un investimento che il legislatore opera sulla capacità del contratto di accrescere, mediante un effettivo addestramento professionale, le capacità tecniche e professionali degli apprendisti.
Il datore di lavoro che non adempiente a tale obbligo formativo, è tenuto a pagare la differenza tra la contribuzione previdenziale versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore alla fine del contratto, maggiorata del 100 per cento.
Il datore di lavoro che non eroga la formazione incorre anche in un’altra sanzione, non menzionata espressamente dal Testo unico ma ricavabile dai principi generali civilistici. L’articolo 1.428 del Codice civile dispone la nullità del contratto, la mancanza di un elemento essenziale, e la conseguente – eventuale – conversione dello stesso in un diverso contratto del quale contenga i requisiti di forma e sostanza. In virtù di questi principi, il contratto di apprendistato può essere trasformato dal giudice in un contratto a tempo indeterminato, se il rapporto in concreto si sia svolto con le caratteristiche tipiche di questa fattispecie.
10/01/2013
Fonte: Il Sole 24 Ore
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