Diffida sui contributi co.co.co.

L’Inps ha programmato fino al prossimo 15 aprile l’elaborazione e l’invio degli atti di accertamento, tramite Emens, a carico di società e persone fisiche che, in qualità di committenti, non hanno provveduto a versare, in tutto o in parte, le ritenute a carico dei collaboratori.

La diffida concede tre mesi per pagare i contributi omessi, pena la denuncia di reato all’autorità giudiziaria.

L’Istituto previdenziale ha anche precisato che i destinatari delle diffide sono i committenti, siano essi persone fisiche o legali rappresentanti, che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori, il cui reddito è assimilato a quello da lavoro dipendente, ai sensi del comma 1, dell’art. 50 TUIR.

L’operazione di accertamento, da parte dell’Istituto, segue una procedura automatizzata che dapprima individua il contributo dovuto con riferimento alla totalità dei collaboratori in azienda per ogni periodo di competenza e poi individua i soggetti per i quali si concretizza l’illecito penale.

Nella diffida sono specificate le disposizioni normative di riferimento, unitamente al prospetto delle inadempienze suddivise per mese, sia che ci si riferisca a lavoratori dipendenti o a collaboratori iscritti alla Gestione Separata e alle istruzioni di versamento, distinte in base alle modalità per la contribuzione dovuta per i dipendenti e quella per gli iscritti alla Gestione Separata.

Nel caso l’importo da versare sia ancora in fase amministrativa, il pagamento dovrà avvenire con modello F24, qualora, invece, sia già stato emesso avviso o cartella di pagamento, il versamento andrà effettuato presso l’Agente della riscossione.

In conclusione, l’Istituto ribadisce che l’inoltro della diffida, a mezzo di raccomandata a.r., è propedeutico alla notifica della denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, nell’ipotesi in cui il versamento non venga fatto entro i termini indicati.
 

12/03/2013

COLF: Tfr in dichiarazione

La retribuzione percepita dal lavoratore domestico è reddito di lavoro subordinato a tutti gli effetti.

A differenza dalla generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico, i collaboratori domestici non hanno però un datore di lavoro che opera come sostituto di imposta

 

e provvede a trattenere, mensilmente, le ritenute d’acconto sulle retribuzioni erogate e, con il conguaglio di fine anno o di fine rapporto, se precedente, può rendere definitiva la posizione fiscale del lavoratore.

Il datore di lavoro domestico non assume, infatti, la veste di sostituto di imposta e questo obbliga colf e badanti a provvedere in proprio all’assolvimento degli obblighi dichiarativi e al versamento delle imposte che ne derivano.

Trattandosi di reddito di lavoro dipendente, la retribuzione annualmente percepita deve pertanto essere indicata nel quadro RC del modello Unico, tenendo conto, nel calcolo dell’Irpef delle detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia spettanti.

Ovviamente, in presenza delle previste condizioni di esonero la dichiarazione potrebbe essere non dovuta.

Diversamente in caso di erogazione del trattamento di fine rapporto (Tfr). I lavoratori domestici sono sempre tenuti a compilare il quadro M del modello Unico, dedicato ai redditi soggetti a tassazione separata.

12/03/2013

Fonte: Il Sole 24 Ore

Aumento degli interessi di mora nel 2013

Risalgono gli interessi di mora. Dopo che negli ultimi anni la misura degli interessi dovuti dai contribuenti che pagano in ritardo le somme chieste con le cartelle di pagamento era stata ridotta, dal 1° maggio prossimo la misura sale dal 4,5504% al 5,2233%.

IN SINTESI

Il tasso degli interessi che sono dovuti in un determinato anno dai contribuenti che pagano in ritardo le somme da loro dovute in base a cartelle di pagamento deve essere calcolato con riferimento alla media dei tassi bancari attivi registrata dalla Banca d’Italia nel corso dell’anno precedente. È poi l’agenzia delle Entrate a fissare il tasso degli interessi di mora sulle cartelle

Da quando è cominciata la crisi economica e finanziaria mondiale, i tassi erano sempre diminuiti. Dal 1° ottobre 2009 al 1° ottobre 2012, si era scesi dal 6,8358% al 4,5504%. Dal 1° maggio prossimo si risale: 5,2233%

Il 2013 non ha invece portato alcuna novità riguardo al tasso degli interessi legali: si resta al 2,5% stabilito per il 2012.

12/03/2013

Fonte: Il Sole24 Ore

Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime novità

Nome *
Email *