Sono disponibili gli incentivialle imprese che assumono lavoratori licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti.
Il decreto del ministero del Lavoro è stato firmato, approvato della Corte dei Conti ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
A disposizione ci sono 20 milioni di euro per le imprese, di qualsiasi dimensione, che assumono lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti da imprese sotto i 15 dipendenti.
Il beneficio è pari ad € 190,00 al mese e viene erogato per 12 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato e per 6 mesi per i contratti a termine. Nel caso di assunzioni part-time, l’incentivo deve essere riproporzionato in base all’orario di lavoro.
Per poterne usufruire, il datore di lavoro deve anche garantire «interventi di formazione professionalesul posto di lavoro» a favore del neo-assunto, anche mediante «il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale».
Il datore di lavoro deve presentare istanza telematica all’Inps, con modalità che l’istituto previdenziale comunicherà entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.
Sarà poi la stessa Inps a verificare i requisiti (attraverso le comunicazioni obbligatorie di assunzione e cessazione) e ad autorizzare il beneficio.
Ricevuta l’autorizzazione, l’erogazione avviene attraverso conguaglio sulle dichiarazioni contributive mensili.
E’ vietato presentare un’istanza con data antecedente a quella di assunzione.
Rammentiamo che si tratta di un provvedimento che ha l’obiettivo di compensare la mancata prorogadegli incentivi all’assunzione di lavoratori che vengono licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti e non hanno diritto allamobilità.
L’Inps ha precisato, con il messaggio 7990/2013, che la possibilità di erogazione dell’assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori ai cittadini extracomunitari di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo spetta solo ai Comuni, l’Inps funge solo da ente erogatore.
L’assegno per il nucleo familiare, è corrisposto ai lavoratori extracomunitari, sono esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale, con riguardo ai familiari residenti in Italia, qualora il Paese di origine del lavoratore straniero non abbia stipulato con l’Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia.
I Paesi che hanno stipulato con l’Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia sono: Capoverde, Croazia, ex-Jugoslavia, Monaco, San Marino, Svizzera e Tunisia.
Possono beneficiare dell’assegno anche i figli ultra diciottenni che non siano studenti o apprendisti, qualora si trovino, a causa di un’infermità fisica o mentale, nell’impossibilità di lavorare.
Per poter usufruire di questo assegno, è necessario richiedere alla Sede Inps di competenza – utilizzando l’apposito modulo, disponibile anche sul sito www.inps.it – l’autorizzazione, che ha una validità annuale.
Non dovranno versare l’acconto Imu il prossimo 17 giugno 2013 i contribuenti possessori di:
– immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (box e cantine); – gli alloggi popolari, – i terreni agricoli – e i fabbricati rurali.
Nulla è cambiato, invece, per coloro che possiedono abitazioni signorili, ville, castelli e immobili di pregio. In nome di un principio di equità fiscale, l’esenzione dalla prima rata Imu 2013 ha escluso, infatti, gli immobili detenuti da contribuenti con alto reddito: gli immobili classificati A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e le abitazioni di tipo signorile (A/1).
Anche i beni strumentali delle imprese, nonostante il lungo dibattito delle forze politiche, non sfuggono dal versamento di giugno con un doppio aggravio dell’aumento del moltiplicatore IMU per la determinazione della base imponibile (da 60 a 65) e un potenziale incremento di 0,3 punti da parte degli Enti locali dell’aliquota base dello 0,76 per cento. Nell’esenzione dal pagamento della rata Imu di giugno, dunque, non sono rientrati i cosiddetti capannoni industriali (negozi, botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri e opifici). Per tali immobili il Governo ha promesso che l’aggravio IMU verrà mitigato con la riforma della tassazione dei patrimoni immobiliari,da realizzare entro il 31 agosto 2013, che prevederà nuove forme di deducibilità dall’Ires e dall’Irpef dell’imposta pagata sui beni strumentali(in particolare il Governo propone la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell’IMU relativa agli immobili strumentali, utilizzati per l’attività produttiva.).
Il decreto si limita a congelare il pagamento della prima rata del 17 giugno , ma , se non verrà completata la Riforma IMU entro il 31 agosto, tutti i contribuenti agevolati dovranno versare l’IMU sospesa a giugno entro il 16 settembre, con le vecchie regole.