Sono stati firmati i decreti per il finanziamento della cassa integrazione in deroga.
Ricordiamo brevemente che la CIGD è destinata a tutti i lavoratori subordinati (compresi gli apprendisti, i lavoratori con contratto di somministrazione e lavoranti a domicilio, dipendenti da aziende che operino in determinati settori produttivi o specifiche aree regionali, individuate in specifici accordi governativi). Essa spetta per un importo pari all’80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero e il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali.
Per accedervi è necessario che i lavoratori:
– abbiano un’anzianità lavorativa di almeno 90 giorni alla data della richiesta;
Nel computo sono comprese anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata a condizione che:
* non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni; * il lavoratore operi in regime di monocommittenza; * il reddito conseguito sia superiore a € 5.000 (anche se relativo a più di un anno solare); – abbiano reso, presso il Centro per l’impiego, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
In caso di rifiuto il lavoratore perde il diritto alla prestazione.
Al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente deve verificare la tipologia dei redditi posseduti nell’anno d’imposta.
Tra le categorie di reddito vi sono anche i redditi prodotti all’estero,
(con riferimento al principio della tassazione universale contenuto nell’art. 3 Tuir, il quale prevede che in capo al soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato, sono imponibili tutti i redditi da lui posseduti, anche se prodotti all’estero).
Affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente all’estero, un cittadino italiano deve risultare per la maggior parte del periodo d’imposta non iscritto nell’anagrafe della popolazione residente e, allo stesso tempo, non domiciliato né residente nel territorio dello Stato.
Il soggetto deve altresì provvedere all’iscrizione all’Anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE) e il trasferimento all’estero deve costituire la dimora abituale nonché il centro principale degli interessi vitali.
Con il trasferimento della residenza fiscale all’estero, invece, questo reddito risulterà non imponibile in Italia, in quanto prodotto al di fuori del territorio dello Stato.
Ne consegue che i redditi di fonte estera potrebbero essere soggetti anche alla tassazione concorrente dello Stato in cui questi sono prodotti, con il conseguente rischio di potenziale doppia imposizione.
Per evitare che questo accada, è possibile servirsi delle convenzioni contro le doppie imposizioni siglate tra i due Stati oppure ricorrere all’istituto del credito per le imposte pagate all’estero (c.d. foreign tax credit)
La doppia imposizione potrebbe non essere completamente annullata dal regime del credito di imposta, considerato che esso consente il recupero soltanto delle imposte estere pagate a titolo definitivo e nel limite dell’imposta dovuta in Italia sullo stesso reddito.
L’Inps, con il messaggio n. 8820/2013, ha autorizzato la fruizione del premio assunzioni straordinario relativo alla creazione di nuovi rapporti di lavoro od alla stabilizzazione di rapporti in essere,
in favore di uomini under 30 e donne di qualunque età, ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 ottobre 2012 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2012).
Sono stati ammessi a fruire dell’incentivo i datori di lavoro che hanno inoltrato l’istanza e le corrispondenti dichiarazioni di responsabilità mediante il modulo “DON-GIOV” dell’applicazione “Di.Res.Co.” (l’ammissione al beneficio è stata determinata dall’ordine cronologico di presentazione delle istanze, in relazione alla risorsa complessivamente stanziata dal decreto ministeriale citato, pari a € 232.108.953).
I datori di lavoro ammessi potranno conguagliare l’incentivo con i contributi dovuti per i mesi giugno, luglio e agosto 2013.