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Lavoro dipendente all’estero e la tassazione dei redditi

Al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente deve verificare la tipologia dei redditi posseduti nell’anno d’imposta.

Tra le categorie di reddito vi sono anche i redditi prodotti all’estero,

 

(con riferimento al principio della tassazione universale contenuto nell’art. 3 Tuir, il quale prevede che in capo al soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato, sono imponibili tutti i redditi da lui posseduti, anche se prodotti all’estero).

Affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente all’estero, un cittadino italiano deve risultare per la maggior parte del periodo d’imposta non iscritto nell’anagrafe della popolazione residente e, allo stesso tempo, non domiciliato né residente nel territorio dello Stato.

Il soggetto deve altresì provvedere all’iscrizione all’Anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE) e il trasferimento all’estero deve costituire la dimora abituale nonché il centro principale degli interessi vitali.

Con il trasferimento della residenza fiscale all’estero, invece, questo reddito risulterà non imponibile in Italia, in quanto prodotto al di fuori del territorio dello Stato.

Ne consegue che i redditi di fonte estera potrebbero essere soggetti anche alla tassazione concorrente dello Stato in cui questi sono prodotti, con il conseguente rischio di potenziale doppia imposizione.

Per evitare che questo accada, è possibile servirsi delle convenzioni contro le doppie imposizioni siglate tra i due Stati oppure ricorrere all’istituto del credito per le imposte pagate all’estero (c.d. foreign tax credit)

La doppia imposizione potrebbe non essere completamente annullata dal regime del credito di imposta, considerato che esso consente il recupero soltanto delle imposte estere pagate a titolo definitivo e nel limite dell’imposta dovuta in Italia sullo stesso reddito.

04/06/2013

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