Cancellata la piccola mobilità nel 2013

L’Inps con  la circolare 13/2013, riassume il quadro della situazione contributiva relativa all’anno in corso.

Alcune delle modifiche, introdotte dalla riforma del mercato del lavoro, producono i loro effetti sul fronte contributivo e previdenziale, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (per esempio il finanziamento Aspi). Oltre a questo, si deve tenere anche conto del fatto che alcune delle consuete proroghe che, generalmente, estendono taluni istituti all’anno seguente, non sono state confermate per il 2013. La più  significativa riguarda la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo per i quali non ricorrono le condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità. Ciò che più rileva è che, insieme alla mancata proroga è assente anche il finanziamento a copertura delle assunzioni agevolate. In sostanza, dunque, a partire dallo scorso 1° gennaio, non solo tali lavoratori non potranno più iscriversi alle liste di mobilità, ma non sarà nemmeno più possibile reinserirli nel mercato in modo agevolato, e questo, a parere di chi scrive, anche se l’iscrizione è avvenuta entro il 31 dicembre 2012. La mancanza di risorse mette, altresì, a serio rischio le proroghe di contratti stipulati nel 2012 e sconfinanti nel 2013. Sugli effetti del mancato provvedimento l’Inps, tuttavia, ha fatto riserva di fornire ulteriori elementi, dopo aver acquisito un parere del ministero del Lavoro.

Tutto invariato, invece, per i benefici collegati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ordinaria.

Fonte Il Sole 24 Ore

01/02/2013

Riduzione dei premi Inail – domande entro il 28 Febbraio

Scadrà il prossimo 28 febbraio il termine per la presentazione delle domande all’Inail finalizzate a ottenere uno sconto sui premi dovuti all’Istituto.

La facilitazione consente di ottenere una riduzione del premio assicurativo che può tradursi, per le aziende, in un concreto risparmio.

Deve trattarsi di aziende attive da almeno un biennio (inizio attività entro il 1°gennaio 2010), in regola con il pagamento dei contributi e dei premi assicurativi e con le disposizioni che disciplinano l’assicurazione obbligatoria e la sicurezza e la salute sul lavoro al 31 dicembre 2012.

La domanda può essere inoltrata se sono stati realizzati, entro tale data, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro: si deve trattare di un intervento di particolare rilevanza (si veda la sezione A del modello di domanda). In alternativa, dovranno esse realizzati almeno due interventi (tra quelli indicati nelle restanti sezioni del modello) ma devono essere interessate almeno due sezioni diverse. In ambo i casi, per accedere alla riduzione il punteggio deve sempre essere almeno 100.

La riduzione dei premi ha effetto per il 2013 ed è applicata in sede di autoliquidazione 2013/2014.

La procedura per la domanda, da quest’anno esclusivamente telematica, prevede la compilazione a video di un form (presente in www.inail.it, sezione “punto cliente”) strutturato in cinque parti.

Tra di esse spicca la quarta, suddivisa in 14 sezioni concernenti la tipologia degli interventi migliorativi adottati o da adottare. La domanda va presentata per tutte le posizioni assicurative territoriali (Pat) afferenti alla specifica unità produttiva per la quale si propone istanza.

Fonte: Il Sole 24Ore

Questionario autovalutazione

INAIL – Linee guida sicurezza SGSL

INAIL – Linee guida sicurezza SGI

Sicurezza, sentenza cassazione

Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio, sia quando omette di adottare idonee misure protettive, sia quando non vigila affinché il dipendente le utilizzi. Il suo dovere di sicurezza e la sua responsabilità divengono ancora più intensi se il lavoratore è giovanissimo o inesperto e, ancor di più, se è apprendista, a favore del quale vigono precisi obblighi di formazione e addestramento.

Sono questi i principi espressi dalla Corte di cassazione con la sentenza 536 depositata il 10 gennaio scorso.

Il caso riguarda un apprendista, al lavoro da 20 giorni, che, nel piegare un tondino, viene colpito a un occhio da una scheggia. Dagli accertamenti risulta che il datore di lavoro avesse messo a disposizione occhiali protettivi e che il lavoratore non li avesse indossati.

In sede giudiziale, la Corte di appello riconosce la responsabilità del datore di lavoro e lo condanna al pagamento, a favore dell’Inail, della somma equivalente dell’indennizzo pagato dall’Istituto.

La società ricorre in Cassazione, contestando la sentenza di merito perché i giudici – sostiene la società – non hanno considerato che il datore aveva dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento.

Ha provato infatti che gli occhiali erano nel luogo di lavoro, che la loro obbligatorietà era imposta dall’azienda, che il capo officina aveva addestrato il lavoratore per la mansione specifica e che il lavoro era di facile esecuzione. La difesa critica la Corte d’appello anche per non avere giudicato anomalo e imprevedibile il comportamento dell’apprendista, poiché egli, piegando il ferro con l’incudine e non (come avrebbe dovuto) con la morsa, aveva svolto un lavoro cui non era stato adibito.

La Cassazione, nel decidere, conferma in primo luogo che le norme per la prevenzione degli infortuni sono dirette a tutelare il lavoratore anche dagli incidenti derivanti da sua imperizia, negligenza e imprudenza.

Il datore, pertanto, è responsabile dell’infortunio al lavoratore sia se omette di adottare le idonee misure protettive sia se non accerta e non vigila che il dipendente ne faccia uso.

Inoltre, i giudici esprimono un principio più stringente: il dovere di sicurezza, a carico del datore, diviene particolarmente intenso se i lavoratori sono di giovane età o professionalmente inesperti e si accresce se sono apprendisti, soggetti verso i quali, in specifico, sorgono precisi obblighi di formazione e di addestramento. Un’eventuale imprudente iniziativa di collaborazione da parte di uno di questi lavoratori, dunque, non esonera e non attenua la responsabilità del datore, su cui grava un obbligo di particolare vigilanza, diretta o attraverso collaboratori.

I giudici di merito, secondo la Cassazione, hanno applicato questi principi e il ricorso va, quindi, rigettato. L’implicito messaggio è chiaro: i lavoratori giovani e inesperti vanno adeguatamente formati e vigilati, direttamente o attraverso i preposti.

Solo così il datore può efficacemente prevenire incidenti ed evitare il sorgere, a proprio carico, di responsabilità.

Fonte: Il Sole 24 Ore

01/02/2013

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