• Home
  • News
  • Transazioni commerciali: termini di pagamento per le PA

Transazioni commerciali: termini di pagamento per le PA

Con una circolare congiunta (del 23 gennaio 2013) il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, hanno chiarito che la nuova disciplina sui ritardi dei pagamenti si applica ai contratti pubblici relativi a tutti i settori produttivi, inclusi i lavori stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2013.

I chiarimenti arrivano per colmare alcuni dubbi che riguardavano in particolare il settore dei lavori pubblici, escluso dalla portata della precedente direttiva europea in materia (Direttiva n. 2000/35/Ce, recepita nel nostro paese dal D.Lgs. 231/2002).

I tempi di pagamento delle prestazioni fornite nell’ambito delle transazioni commerciali erano in precedenza regolate dal D.Lgs. 231/2002 che aveva recepito la Direttiva europea 2000/35/CE. Il termine ordinario per la PA era di 30 giorni, ma poteva essere derogato dalle parti..

Con il D.Lgs. 192/2012 viene recepita la direttiva 2011/7/Ue. La Pubblica Amministrazione deve pagare a 30 giorni prorogabili a 60 solo in casi particolari. Gli interessi di mora sono dovuti nella misura del tasso BCE (attualmente allo 0.75%) maggiorato dell’8%.

Per togliere di mezzo tutti i dubbi presenti, è intervenuta la suddetta circolare ministeriale.

In definitiva viene chiarito che il D.Lgs. 192 si applica a tutti i settori produttivi, compreso quello dei lavori pubblici con conseguente modifica delle relative discipline settoriali e laddove meno favorevoli per i creditori.

Deroghe a quanto sopra, potrebbero essere previste solo a favore degli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, solo a determinate condizioni e fino a un massimo di 60 giorni. Il D.Lgs. 192 lo consente a tutte le P.A. quando è giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Di questi e altri punti si dovrà occupare il prossimo Governo, che dovrà intervenire tempestivamente per non incorrere in una procedura di infrazione comunitaria.

31/01/2013

Trackback dal tuo sito.

Lascia un commento

Devi essere loggato per postare un commento.

Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime novità

Nome *
Email *