• Home
  • News
  • Co co pro. Chiarimenti inps sull’indennità una tantum

Co co pro. Chiarimenti inps sull’indennità una tantum

L’Inps, con circolare n. 38/2013, ha dettato le indicazioni per la presentazione dei co.co. pro. che non sono destinatari della nuova ASpI.

A beneficiarne sono solo i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata. Figurano pertanto tra gli esclusi tutti coloro che, per espressa previsione normativa, sono titolari di redditi di lavoro autonomo, nonché i lavoratori iscritti alla gestione separata a vario titolo ma non inquadrabili all’interno dell’ambito applicativo dei contratti di collaborazione a progetto, come sancito dall’art. 61 del dlgs n. 276/03, gli individui assicurati presso altre casse previdenziali, che risultano già titolari di pensione o coperti da altre forme  pensionistiche obbligatorie.

Per procedere alla liquidazione della prestazione in oggetto, occorre preliminarmente istruire la domanda e verificare la presenza dei requisiti che  devono essere soddisfatti “in via congiunta”.

Inoltre, per fruire dell’indennità è necessario che il lavoratore:

a) abbia operato, in tutto l’anno precedente, in regime di monocommittenza;

 
b) abbia conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a € 20.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT (reddito lordo conseguito in qualità di collaboratore);

 
c) abbia accreditata almeno una mensilità presso la Gestione separata nell’anno di riferimento;

d) abbia avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente;

e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata INPS.

Nel caso il collaboratore non sia in possesso dei predetti requisiti, riceverà una lettera di reiezione che farà venir meno il beneficio. 

Per ottenere l’indennità in questione, occorre presentare la domanda entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. A tal fine, la presentazione delle domande, oltre che con le consuete modalità, può essere effettuata in via telematica sul sito dell’INPS (www.inps.it), utilizzando il Mod. “CoCoPro 2013 COD. SR135”. Mentre per gli eventi fine lavoro intervenuti entro il 31 dicembre 2012, è ancora possibile utilizzare il “modello SR92”. Il servizio d’invio telematico è disponibile nella sezione “servizi online” dedicati al cittadino; una volta effettuato l’accesso, il cittadino dovrà selezionare le
voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” –> “Indennità Una Tantum Co.Co.Pro.”.

Per quanto riguardo invece le domande respinte o giacenti, da un primo monitoraggio effettuato dall’INPS è emerso che alcune domande di prestazione per l’anno di riferimento 2013 sono state inviate mediante una modulistica non conforme. In tali casi, le Sedi INPS interessate dovranno procedere a riesaminare le predette domande e a liquidare la prestazione in presenza dei nuovi requisiti di legge.

Infine, il messaggio INPS chiarisce che per evitare il superamento del 120° giorno dalla presentazione della domanda – che determina il riconoscimento degli interessi legali – è data facoltà ai Direttori di Sede di autorizzare, per le istanze ad oggi giacenti, i pagamenti delle mensilità arretrate con cadenze anche più ravvicinate rispetto alla mensilizzazione normativamente prevista, ma non in unica soluzione.

27/5/2013

Trackback dal tuo sito.

Lascia un commento

Devi essere loggato per postare un commento.

Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime novità

Nome *
Email *