Il Ministero del Lavoro ha dettato le indicazioni al personale ispettivo per la verifica dei lavoratori autonomi presenti nei cantieri edili
dediti alle seguenti lavorazioni: carpenteria, posizionamento di ferri e ponti, muratura, rimozione di amianto, addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore. Lo scopo è sanare eventuali rapporti di lavoro autonomo che, in realtà, nascondono veri e propri rapporti di lavoro subordinato.
Sentenza Corte di Cassazione n. 16076 del 21 settembre 2012
La Corte di Cassazione, ha precisato che il lavoratore licenziato che non utilizza i servizi pubblici per l’impiego per cercare un nuovo impiego, o non prova di essersi attivato in un altro modo, ha tenuto, di fatto, un comportamento non diligente, ossia inidoneo a farlo uscire dallo stato di disoccupazione. Conseguentemente, ove sia accertata l’assenza di giustificazione del recesso, il calcolo del risarcimento deve essere decurtato, in base ai redditi che avrebbe potuto maturare se avesse cercato un lavoro.