INAIL: rimborso medicinali a infortunati

Numerosi sono i medicinali necessari al pieno recupero dell’integrità psicofisica dei quali gli infortunati possono ora richiedere il rimborso all’Inail.

 

A tal fine dovrà essere presentata apposita domanda con  allegati gli scontrini fiscali di acquisto. Le spese rimborsabili sono quelle relative al periodo di inabilità temporanea assoluta per gli infortuni e le malattie professionali.

15/11/2012

Regole e vincoli sugli incentivi alle assunzioni

La legge 92/2012 ha cambiato le modalità di accesso e di fruizione delle agevolazioni contributive, di seguito riportiamo una breve sintesi.

ASSUNZIONE

L’assunzione non deve derivare da un vincolo contrattuale o legislativo; l’incentivo è escluso anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione venga reclutato con il contratto di somministrazione Il datore di lavoro o l’utilizzatore non devono avere in atto sospensioni dal lavoro legate a crisi o riorganizzazione aziendale; restano esclusi i nuovi rapporti di lavoro diretti all’acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi o se effettuati in un’altra unità operativa.

VINCOLI PER IL TITOLARE

Gli incentivi non spettano per i lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, all’atto del licenziamento, presentava assetti proprietari coincidenti con quelli del nuovo datore di lavoro, cioè la compagine societaria risulta la stessa; nella somministrazione questa condizione si applica anche all’utilizzatore.

L’INVIO AL CENTRO PER L’IMPIEGO

L’invio tardivo delle comunicazioni relative all’assunzione o alla modifica del rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra l’inizio del rapporto e la data della comunicazione al centro per l’impiego. La modulistica da inviare all’Inps per richiedere le agevolazioni è stata aggiornata con messaggio n. 12957/2012.

CUMULO DEI PERIODI

Per la determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato. La “dote” dello sgravio è riferita al lavoratore e non è duplicabile.

DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA

Per quanto concerne le agevolazioni previste per i disoccupati di lunga durata, il comma 14 dell’articolo 4 della legge 92/2012, precisa che lo stop agli incentivi contributivi scatta per le sole ipotesi di assunzioni connesse alla sostituzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o sospesi. Nella versione previgente il riferimento era ai lavoratori “licenziati per qualsiasi causa”.

APPLICAZIONE OMOGENEA

La riforma del lavoro dispone un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione comprendendo nei nuovi principi anche le assunzioni effettuate in base alla legge 407/90 e alla legge 223/91.

REGOLARITÀ SU CONTRIBUTI E SICUREZZA

Il datore di lavoro per poter accedere ai benefici deve possedere la regolarità contributiva, rispettare le norme di sicurezza sul lavoro, applicare il Ccnl. A suo carico non devono sussistere provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per illeciti penali o amministrativi, in materia di tutela delle condizioni di lavoro.

 14/11/2012

Cedolare secca: convenienza e controindicazioni

Il taglio della deduzione forfettaria aumenta la convenienza della “tassa piatta”
 
 
La riduzione della deduzione forfettaria – Con la Legge 92/2012 viene previsto un inasprimento della tassazione dei redditi fondiari derivanti dai fabbricati locati, abbattendo dal 15 al 5% la riduzione forfettaria del canone annuo di locazione. Tale novità in vigore dal 2013 assume particolare rilevanza nella scelta tra il regime di tassazione ordinario e quello della cedolare secca, in quanto incide sulle modalità di formazione della base imponibile Irpef.
La nuova formulazione dell’articolo 37, comma 4-bis del Tuir, prevede che il reddito delle unità immobiliari locate da assoggettare a tassazione è rappresentato dal valore maggiore tra la rendita catastale rivalutata e il canone di locazione risultante dal contratto ridotto forfettariamente del 5%. Il taglio della deduzione forfettaria del canone di locazione, rende maggiormente conveniente la scelta della cedolare secca rispetto al regime ordinario.

Disposizioni nella Legge di Stabilità – La scelta dell’opzione deve tenere conto anche delle misure fiscali che sono contenute nel disegno di legge di stabilità che potrebbero rimodulare l’entità delle deduzioni e detrazioni. Naturalmente il tutto va ponderato anche in relazione alla situazione del contribuente che riguarda sia i nuovi contratti sia quelli in corso per i quali il contribuente può decidere di transitare da un regime all’altro.

Variabili per i due regimi – In merito alle variabili che caratterizzano i due regimi alternativi, oltre agli indubbi vantaggi della cedolare secca, che consistono nell’applicazione di aliquote fisse al di sotto delle aliquote progressive Irpef per scaglioni e che sostituiscono le altre imposte gravanti sul contratto, vi è il fatto che le aliquote sostitutive vanno applicate sull’intero canone annuo senza considerare le deduzioni forfettarie previste nel regime ordinario. Tale effetto dal prossimo anno si ridurrà notevolmente quando la deduzione riconosciuta a chi applica il regime ordinario scende dall’attuale 15% al 5%.

Le controindicazioni  – Prima di effettuare la scelta sul regime sostitutivo è necessario effettuare alcune valutazioni. Ricordiamo che il locatore per tutta la durata dell’opzione deve rinunciare alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo, anche se prevista nel contratto, compreso l’aggiornamento Istat. Il principale svantaggio è rappresentato poi dall’applicazione di un regime sostitutivo che si muove al di fuori del meccanismo ordinario di determinazione dell’Irpef che impedisce al contribuente, in assenza di altri redditi oltre a quelli da locazione, di riassorbire eventuali oneri deducibili o detrazioni d’imposta.

Solo per alcuni contratti – Un altro fattore che deve essere considerato, riguarda la possibilità di adesione solo per alcuni contratti di locazione, facendo confluire nel regime ordinario i canoni degli altri contratti. Potrebbe così risultare vantaggioso assoggettare al regime ordinario alcuni contratti con un risparmio fiscale derivante sia dall’applicazione dell’aliquota Irpef del 23% sul canone ridotto forfettariamente, che dall’applicazione di eventuali oneri deducibili o detrazioni d’imposta.

 
14/11/2012

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