Sanatoria immigrati
A partire dalle ore 8.00 del 15 settembre 2012, fino al al 15 ottobre 2012, sarà possibile per il datore di lavoro presentare la dichiarazione per l’emersione degli stranieri occupati irregolarmente, così come indicato dal decreto 109/2012.
L’Inps ha dettato le istruzioni con circolare n. 113 del 14/09/2012.
In breve:
– la presentazione si effettua esclusivamente mediante procedura informatica accessibile dal sito del Ministero dell’Interno;
– la regolarizzazione è aperta a tutti i lavoratori a tempo pieno (20 ore settimanali solo in caso di lavoro domestico);
– il Comune è tenuto a offrire ai cittadini assistenza alla compilazione;
– il datore di lavoro deve attestare un reddito/fatturato non inferiore a 30.000,00 euro (non si applica se datore di lavoro affetto da patologie o handicap);
– il lavoratore straniero irregolare deve dimostrare di essere in Italia almeno dal 31/12/2011( non è ancora chiarito quale documentazione sia itenuta valida al fine della prova, ad esclusione del timbro sul passaporto);
– non devono esserci circostanze ostative di natura penale o amministrativa;
– non sono ammessi lavoratori con provvedimenti di espulsione o segnalati o condannati;
– non sono ammessi i datori di lavoro condannati negli ultimi 5 anni, quelli che hanno già avviato procedure di emersione o hanno fatto richiesta di assunzione dall’estero di cittadini stranieri senza procedere in seguito alla sottoscrizione del contratto;
– occorre versare un contributo forfettario di mille euro a mezzo modello F24. Il contributo non è deducibile e non è rimborsabile in caso di rigetto o mancato invio della dichiarazione di emersione.
INPS Circ. n. 113 del 14/09/2012
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