Ravvedimento entro il 31.12 per omessa presentazione di Unico
Il 31 dicembre è l’ultimo giorno per inviare le dichiarazioni 2012 non presentate lo scorso 31 ottobre, la sanatoria avviene pagando la sanzione ridotta di 25 euro. La dichiarazione non presentata entro il prossimo 31 dicembre si considera omessa.
L’omessa presentazione di Unico è regolarizzabile purché presentata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria. Come disposto dall’art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/98 la dichiarazione tardiva (entro 90 giorni) è, infatti, considerata valida, ferma restando l’applicazione della sanzione per il ritardo ex art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 per la dichiarazione omessa, ossia da € 258 a € 1.032. Dato che il termine per la presentazione di unico coincideva con il 1° ottobre 2012, entro il 31 dicembre prossimo (il 30 cade di domenica) chi ha omesso di presentare la dichiarazione nei termini può inviarla e, in questo caso, la dichiarazione si intende validamente presentata.
Sanzione – Sul punto, è intervenuta in passato la circolare 23/E del 25 gennaio 1999 e, più recentemente, la circolare 11/E/2010. In questi documenti di prassi è stato specificato che la regolarizzazione può avvenire (ora, perché in passato le riduzioni erano diverse) mediante il pagamento della sanzione ridotta di 25 euro, pari a un decimo di 258 euro.
Imposta a debito – Se poi dalla dichiarazione scaturisce un’imposta a debito, l’eventuale mancato versamento del tributo può essere sanato, sempre con il ravvedimento operoso, mediante la sanzione ridotta del 3,75%, pari a un ottavo della sanzione edittale del 30%, se la regolarizzazione dell’omesso (o parziale) pagamento del tributo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (in pratica, la dichiarazione successiva).
Dichiarazione omessa – Scaduto il termine del 31.12.2012, la dichiarazione si considera omessa. In tal caso, non essendo possibile regolarizzare la dichiarazione con il ravvedimento operoso, l’Ufficio applicherà le seguenti sanzioni: dal 120% al 240% con un minimo di € 258 in presenza di un debito d’imposta; da € 258 a € 1.032 in assenza di un debito d’imposta. Dal punto di vista fiscale, la dichiarazione presentata con un ritardo superiore a 90 giorni si considera omessa, ma costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute in base alla dichiarazione stessa (art. 2, co. 7, D.P.R. 322/1998).
Dichiarazione non conforme – Si ricorda infine che nel caso in cui la dichiarazione venga redatta su stampati non conformi ai modelli approvati con decreto ministeriale, la dichiarazione è nulla e non costituisce titolo per la riscossione delle imposte relative agli imponibili in essa indicati (articolo 1, comma 1, del D.P.R. 322/1998.
14/12/2012
Trackback dal tuo sito.