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Nuovo congedo di paternità obbligatorio

In vigore il giorno di congedo obbligatorio per i padri dei nuovi nati, da utilizzarsi nei primi cinque mesi di vita del figlio. Questo giorno di congedo si aggiunge al periodo di maternità cui ha diritto la madre, ed è fruibile durante il periodo in cui la madre è in maternità.

Ci sono poi due giorni di congedo facoltativo (in diversi periodi o continuativamente), sempre da utilizzare nel medesimo periodo di cinque mesi dalla nascita del figlio e sempre nel periodo in cui anche la madre è in maternità, senza però andarsi a sommare ad esso: significa che, se il padre ne usufruisce, la madre accorcia di uno o due giorni la sua maternità. Da precisare che:

  • i nuovi giorni di congedo sono fruibili anche dal padre affidatario o adottivo,
  • i tre giorni di congedo (obbligatorio e facoltativo) non possono essere utilizzati a ore,
  • il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che usufruisce già del congedo di paternità, in sostituzione della madre, ai sensi dell‘art. 28 del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151 (in caso di morte, di grave infermità o di abbandono da parte della madre oppure in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre).
  • Il padre ha diritto a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione 
  • Il trattamento normativo e previdenziale è identico a quello previsto per la madre in maternità (quidi comprensivo di ratei di tredicesima e quattordicesima, contributi previdenziali e assistenziali e via dicendo).

 

Modalità di fruizione

Il padre comunica al datore di lavoro l’intenzione di usufruire del congedo in forma scritta con un anticipo di almeno 15 giorni (se vuole stare a casa in corrispondenza della nascita, effettua la comunicazione sulla base  della data presunta del parto).

Il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Istituto.

Per il congedo facoltativo (i due giorni) il padre deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente, con conseguente  riduzione del congedo medesimo. Questa documentazione va trasmessa anche al datore di lavoro della madre.

15/02/2013

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