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Non è necessario produrre un nuovo DURC per ogni gara

La Legge non prescrive l’emissione di un DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) per ogni gara d’appalto.

Lo ha ribadito l’Ordinanza n. 1467/2013 del Consiglio di Stato (Sezione Terza), che ha bocciato le interpretazioni fornite in merito dall’Inail (Circolare n. 7/2008), dal Ministero del Lavoro (Circolare n. 35/2010) e dall’INPS (Circolare n. 145/2010) che avevano precisato che il DURC “deve essere richiesto per ogni singola procedura di selezione e la sua validità trimestrale opera limitatamente alla specifica procedura per la quale è stato richiesto”. 

Non vi sono norme primarie che prescrivano che il DURC per la partecipazione alle gare d’appalto debba riferirsi alla specifica gara d’appalto e, che in ogni caso, l’esibizione in gara di un Durc ottenuto ad altri fini non giustifica l’esclusione, semmai la richiesta di chiarimenti e integrazioni ai sensi dell’articolo 46 del Codice degli appalti.

17/05/2013

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