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La dichiarazione protegge meglio dalla responsabilità solidale

Le imprese appaltatrici che vogliono stare al riparo dai problemi connessi alla responsabilità di quelle subappaltatrici su mancati versamenti di Iva e contributi dovranno acquisire un’autocertificazione dagli stessi.

L’articolo 13-ter del Dl 83/12, ha previsto – in caso di appalti di opere e servizi (cui il comma 28-ter aggiunge le forniture) – una duplice “morsa” se il committente o l’appaltatore pagano le prestazioni alle controparti senza avere l’attestazione della regolare esecuzione degli adempimenti su Iva e ritenute sui dipendenti relative a tali contratti.

Per l’appaltatore è prevista la responsabilità solidale col subappaltatore, nei limiti del corrispettivo dovuto; il committente rischia una sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro.
Non ci sono ostacoli normativi però, relativi all’uso di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del Dpr 445/00, con cui l’appaltatore e/o il subappaltatore, consapevoli delle sanzioni penali per falsa dichiarazione, attestano il regolare adempimento degli obblighi richiesti.

L’attestazione dovrebbe impedire che gli organi di controllo mettano in dubbio la buona fede di chi riceve la certificazione (salvo conclamata complicità).

 

In allegato troverete un fac-simile, che prevede sial’attestazione della regolarità IVA sia quella relativa alle ritenute.

Fac-simile di dichiarazione sostitutiva

Circolare Ag. Entrate 40/E

19/10/2012

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