Controlli ferie non godute 2011
I datori di lavoro che non hanno concesso la fruizione delle due settimane di ferie maturati nel 2011, devono farlo entro il 30 giugno 2013.
Qualora ciò non accada, il datore di lavoro, oltre a versare i contributi entro il 16 agosto 2013 sulle ferie maturate e non godute a tale data, deve pagare anche una sanzione amministrativa che va da € 130 a € 780 per ciascun lavoratore.
Le ferie, la cui durata è prestabilita dai rispettivi C.C.N.L. (ma non può comunque essere inferiore alle 4 settimane annuali), rappresentano un diritto irrinunciabile del lavoratore, in quanto è garantito dalla Costituzione.
Il primo periodo di ferie, pari a due settimane, va fruito nello stesso anno di maturazione, qualora il lavoratore non abbia beneficiato del suddetto periodo di ferie nel corso dell’anno, il datore diventa passibile di sanzione.
Il secondo periodo di ferie, sempre pari a due settimane, può essere fruito in modo ininterrotto o frazionato entro e non oltre 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Se non viene rispettato il suddetto termine: il datore di lavoro sarà sanzionato; mentre il lavoratore vanterà un credito di ferie arretrate di cui potrà fruire successivamente (in ultima istanza, gli verranno indennizzate a fine rapporto lavoro).
Infine, il terzo periodo, vale a dire quello che eccede il periodo minimale, è piuttosto flessibile rispetto ai precedenti periodi in quanto è generalmente previsto dalla contrattazione collettiva o dal contratto di assunzione. Infatti, è addirittura possibile monetizzare le ferie non fruite mediante un’indennità sostitutiva.
Alla luce di quanto sopra, è molto importante che i datori di lavoro controllino la situazione di ciascun dipendente per non incorrere in sanzioni inutili.
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