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Contestazione disciplinare e licenziamento

Sentenza Cassazione del 24/01/2013 nr. 1693

La Suprema Corte ha ribadito che il tempo trascorso tra l’accertamento del fatto contestato al lavoratore e l’intimazione del licenziamento disciplinare può indicare l’assenza di un  requisito della fattispecie prevista dall’articolo 2119 cc (incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro), in quanto il ritardo nella contestazione può indicare la mancanza di interesse nell’esercizio del diritto potestativo di licenziare.

In definitiva, la mancanza di una tempestiva contestazione dell’infrazione è stata interpretata come se il comportamento del lavoratore fosse stato, in qualche modo, tollerato dal datore di lavoro.

01/02/2013

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