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COLF – indennità una tantum licenziamento

A distanza di circa 6 mesi dall’entrata in vigore della Riforma del mercato del lavoro (L. n. 92/2012), che ha rivisto gli strumenti di sostegno al reddito introducendo l’assicurazione sociale per l’impiego (Aspi), è possibile osservare non poche perplessità per quanto concerne il contributo una tantum di disoccupazione da versare per il licenziamento delle colf e badanti. Infatti, l’onere varia in proporzione alla durata del contratto a tempo indeterminato e non in base alle ore lavorate dalla collaboratrice domestica.

La Riforma del Lavoro ha previsto che in caso di licenziamento di badanti, colf e baby sitter (e altri collaboratrici domestici), regolarizzati con contratto a tempo indeterminato, è concesso loro accedere al nuovo ammortizzatore sociale (ASpI). Inoltre, come su illustrato, è dovuta un’indennità una tantum prevista per l’interruzione del rapporto di lavoro, variabile in base alla durata del contratto. Al riguardo, va precisato che l’importo va corrisposto anche in caso di licenziamento per giusta causa.

V
iene calcolata in proporzione all’anzianità contrattuale, ossia: 483,80 euro per un anno di lavoro, con un massimale di tre anni (1.451,40 euro). Inoltre il contributo non è proporzionale alle ore lavorate, mettendo sullo stesso piano le collaborazioni part time e quelle full time.

Le modalità di versamento sono ancora da definire.

04/01/2013

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