Dal 31 ottobre, se il Garante Privacy darà il via libera, è prevista l’entrata in vigore della norma che obbliga banche e operatori finanziari a comunicare al Fisco saldi e operazioni dei correntisti.
Operatori finanziari coinvolti: banche, Poste Italiane, intermediari e operatori finanziari, SGR, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio.
Operazioni soggette a comunicazione: quelle relative a conti correnti, conti deposito (titoli, obbligazioni, risparmio), gestioni collettive, gestioni patrimoniali, certificati di deposito e buoni fruttiferi, carte di credito e di debito. Escluse le operazioni tramite bollettino postale di importo unitario inferiore a 1.500 euro.
Già da prima del Salva Italia banche e operatori finanziari avevano l’obbligo di comunicare all’Anagrafe tributaria i dati identificativi dei rapporti con i clienti, dei soggetti che hanno la disponibilità dei rapporti e dei cointestatari dei rapporti. Rispetto alle informazioni che già venivano inviate, il Fisco riceverà ora anche i dati relativi a:
saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell’anno cui è riferita la comunicazione di riferimento;
importo accrediti e addebiti in totale delle operazioni attive e passive su base annua.
Il Salva Italia introduce la possibilità di incrociare i dati con procedure centralizzate, secondo criteri precisi e in base a liste di contribuenti a rischio di evasione.
L’utilizzo di tutte le informazioni è consentito per indagini finanziarie di Agenzia Entrate e Guardia di Finanza, e per le altre finalità previste dall’articolo 7 del Dpr 605/73:
richieste degli uffici IVA e degli uffici delle imposte, previa autorizzazione dell’Agenzia o della GdF e comunicazione al soggetto interessato;
attività di riscossione mediante ruolo.
accertamenti o indagini nell’ambito di procedimenti penali.
Nei primi 4 anni di avvio dalla data di costituzione della “start-up innovativa”, l’azienda non è soggetta al contributo aggiuntivo del 1.4% (contributo aggiuntivo dal 2013 per finanziamento dell’aspi), in caso di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Possibilità, per i contratti a tempo determinato, di superare il limite massimo dei 36 mesi, fino ad un totale di 4 anni (al fine di coprire la durata residua dell’incentivo) stipulando un ulteriore contratto presso la DPL.
Le imprese appaltatrici che vogliono stare al riparo dai problemi connessi alla responsabilità di quelle subappaltatrici su mancati versamenti di Iva e contributi dovranno acquisire un’autocertificazione dagli stessi.
L’articolo 13-ter del Dl 83/12, ha previsto – in caso di appalti di opere e servizi (cui il comma 28-ter aggiunge le forniture) – una duplice “morsa” se il committente o l’appaltatore pagano le prestazioni alle controparti senza avere l’attestazione della regolare esecuzione degli adempimenti su Iva e ritenute sui dipendenti relative a tali contratti.
Per l’appaltatore è prevista la responsabilità solidale col subappaltatore, nei limiti del corrispettivo dovuto; il committente rischia una sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro. Non ci sono ostacoli normativi però, relativi all’uso di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del Dpr 445/00, con cui l’appaltatore e/o il subappaltatore, consapevoli delle sanzioni penali per falsa dichiarazione, attestano il regolare adempimento degli obblighi richiesti.
L’attestazione dovrebbe impedire che gli organi di controllo mettano in dubbio la buona fede di chi riceve la certificazione (salvo conclamata complicità).
In allegato troverete un fac-simile, che prevede sial’attestazione della regolarità IVA sia quella relativa alle ritenute.