Cassa edile – congruità costo manodopera
Di seguito riportiamo il contenuto della circolare della cassa edile di Roma e Provincia del 07/09/2012, relativa alle importanti novità in merito alla congruità della manodopera, a regime da ottobre 2013, ai fini del rilascio del Durc.
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Le Parti Sociali nazionali, con accordo del 25 luglio 2012, in adempimento di quanto previsto al punto 4) della delibera n. 1/2011 del Comitato della Bilateralità (v. cit. circolari) si sono incontrate ed hanno concordato quanto segue.
Nel sostituire il punto 5) della citata delibera 1/2011 le Parti Sociali sopra indicate hanno stabilito che, fermo restando il vigente obbligo di adozione del modello per le Casse Edili della denuncia per cantiere, a partire dalla denuncia di competenza relativa al mese di gennaio 2013, la non compilazione dei campi obbligatori non permetterà l’inoltro della denuncia stessa.
Nel ricordare e sottolineare che attualmente è ancora in vigore la fase della sperimentazione della congruità della mano d’opera, congruità che dovrà essere attestata in fase di fine lavoro nelle opere edili pubbliche e, parimenti, al momento della fine dei lavori nei lavori di edilizia privata, precisiamo che le Parti Sociali nazionali, con il citato accordo del 25 luglio 2012, hanno fissato l’importante criterio di seguito riportato.
In particolare, nel sostituire il punto 6) della citata delibera 1/2011, le predette Parti hanno stabilito che dal 1° ottobre 2012 le Casse Edili a fine lavori segnaleranno alle imprese il raggiungimento o meno della congruità del costo della manodopera sul valore dell’opera secondo quanto previsto dall’Avviso Comune del 28 ottobre 2010 delle Associazioni nazionali del settore edile, fermo restando che, a decorrere dal 1° ottobre 2013, la congruità sarà requisito imprescindibile per il rilascio del Durc regolare.
Per quanto noto ripetiamo che durante la fase della sperimentazione l’eventuale “non congruità” non inciderà ai fini della regolarità del DURC.
Richiamiamo, peraltro, l’attenzione delle imprese e dei Professionisti che assistono le Stesse sulla necessità che vengano, tra l’altro, correttamente forniti tutti gli elementi che consentano di poter monitorare correttamente, con l’avvicinarsi della “Liquidazione Finale” (attualmente nella fase di sperimentazione e, successivamente, a regime dal 1° ottobre 2013), la congruità della manodopera sul valore dell’opera edile.
Poniamo l’accento sull’importanza che le imprese, in caso di lavori pubblici, sottolineino l’importanza di indicare correttamente tali elementi anche alle Stazioni Appaltanti richiedenti il Durc (alle Quali, per necessaria conoscenza dell’argomento di cui trattasi, inoltriamo la presente comunicazione).
Infatti, in un gran numero di richieste, i dati inseriti risultano non corretti (ad esempio data di inizio e fine lavori coincidono con lo stesso giorno; l’importo dei lavori viene indicato con valore 1 euro!!; le lavorazioni indicate in fase di liquidazione finale non corrispondono a quelle indicate inizialmente; ecc.).
Invitiamo, pertanto, tutte le Parti interessate ad una corretta compilazione dei dati, fondamentale per il monitoraggio e la gestione della verifica della congruità al fine di evitare che possano nascere, quando la congruità sarà a regime e non più in fase di sperimentazione, problematiche complesse per il rilascio del DURC regolare.
A tale riguardo, non essendo al momento possibile intervenire per eventuali correzioni sulle richieste di DURC già inoltrate tramite lo Sportello Unico Previdenziale, le Stazioni Appaltanti dovranno comunicare immediatamente eventuali dati integrativi/correttivi del Documento di Regolarità Contributiva richiesto inviandoli allo scrivente Ente tramite PEC all’indirizzo durc.rm00@postepec.cassaedile.it .
Come noto, invece, eventuali correzioni di denunce di MUT da parte delle Aziende dovranno pervenire tramite denuncia integrativa.
E’ necessario, in ultima analisi, che i dati comunicati dalle Stazioni Appaltanti coincidano con quanto dichiarato dalle Aziende esecutrici (cantiere, valore dell’opera edile, tipologia lavorazioni, ecc.).
Del pari è richiesta la corretta, completa ed esaustiva compilazione della richiesta di DURC per Lavori Edili Privati.
Per la corretta compilazione della denuncia mensile (identificabilità dei cantieri; valore complessivo di aggiudicazione dell’opera; valore dei lavori edili; attribuzione per cantiere delle ore lavorate da ciascun operaio, ecc.) rinviamo alle citate circolari ed, in particolare, a quelle del 14 dicembre 2011 e del 16 marzo 2012 (in cui sono riportate le indicazioni operative di compilazione).
Comunichiamo inoltre che, per quanto riguarda i lavori edili privati, la soglia della verifica della congruità della manodopera è stata elevata da 70.000 euro a 100.000 euro.
Nell’invitare nuovamente ad una corretta compilazione delle richieste di DURC e di compilazione delle denunce mensili ricordiamo, con l’occasione, che, a decorrere dal 1° ottobre 2012, le Aziende nel cui ambito non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale – R.L.S. devono versare alla CEMA di Roma e provincia un contributo fissato nella misura dello 0,03% per lo svolgimento delle attività da parte dei R.L.S.T. – Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito territoriale.
Tale contributo non è, invece, dovuto da parte delle Aziende nel cui ambito sia stato eletto/designato il Rappresentante dei Lavoratori Aziendale per la Sicurezza Aziendale – R.L.S.
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