• Home
  • News
  • Attività ispettiva nei luoghi di lavoro

Attività ispettiva nei luoghi di lavoro

Si intensificano i controlli nei luoghi di lavoro da parte degli ispettori del lavoro e dei funzionari degli istituti previdenziali.

La più importante e recente novità in materia di procedimentalizzazione dell’attività ispettiva è stata introdotta dall’articolo 33 della legge n. 183/2010 (“collegato lavoro”) in base al quale i verbali ispettivi devono essere chiari e trasparenti a pena d’invalidità; in particolare:

 

IL PRIMO ACCESSO

A conclusione del primo accesso l’ispettore dovrà rilasciare al datore o alla persona presente, un verbale con:

–  l’identificazione dei lavoratori trovati al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;

–  la specificazione delle attività accertative  compiute;

–  le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi l’assiste, o dalla persona presente all’ispezione;

–  ogni richiesta, anche documentale, necessaria al proseguimento dell’ispezione

 

CHIUSURA DELL’ISTRUTTORIA

Completata l’istruttoria, l’ispettore dovrà notificare un unico verbale di accertamento al trasgressore e all’eventuale responsabile in solido contenente:

– l’esito dettagliato dell’accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova e degli illeciti;

– la diffida a regolarizzare gli adempimenti;

– la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida ed al pagamento della somma;

– l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con i termini di impugnazione

 

LA DIFESA

II datore potrà far valere le proprie ragioni attraverso:

– un ricorso (entro 30 giorni dalla notifica del verbale), al Comitato regionale per i rapporti di lavoro presso la Direzione regionale del lavoro (se viene contestata la qualifıcazione del rapporto di lavoro);

– inoltrando le proprie memorie difensive alla Direzione territoriale del lavoro per gli illeciti amministrativi e alla Direzione regionale del lavoro contro l’eventuale ordinanza ingiunzione;

– oltre ai rimedi in sede amministrativa il datore potrà rivolgersi al Tribunale civile, per le sanzioni, e a quello del lavoro per la qualificazione del rapporto.

Fonte: Il Sole 24 Ore

01/02/2013

Trackback dal tuo sito.

Lascia un commento

Devi essere loggato per postare un commento.

Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime novità

Nome *
Email *