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Agevolazione leasing abitativi anche per gli immobili di lusso

Per fruire delle agevolazioni previste per i leasing abitativi gli utilizzatori possono acquisire un’unità abitativa, a prescindere dalle relative caratteristiche in quanto il bonus si applica anche alle unità censite nelle categorie “A/1”, “A/8” e “A/9”, ai fabbricati da costruire, da completare o in corso di costruzione da destinare ad abitazione principale.

 

 
Legge di Stabilità 2016

I co. 76 – 82, 84 della Legge di Stabilità 2016 hanno introdotto un regime di favore per incentivare il ricorso all’acquisto dell’abitazione principale in leasing, con applicazione limitata al periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020.

 
Detrazione IRPEF

Sono, infatti, previste specifiche agevolazioni ai fini IRPEF (imposte sui redditi delle persone fisiche) per tutti coloro che stipulano contratti di leasing aventi per oggetto immobili, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna.

 
Età inferiore a 35 anni

Sotto i 35 anni di età è possibile fruire, ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi, di una detrazione pari al 19% delle spese sostenute relative ai canoni di leasing, nonché ai relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro annui e di una detrazione pari al 19% del costo di “riscatto” a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro.

Età superiore ai 35 anni

Dai 35 anni di età è possibile fruire, ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi, di una detrazione pari al 19% delle spese sostenute relative ai canoni di leasing, nonché ai relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 4.000 euro annui e di una detrazione pari al 19% del costo di “riscatto” a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 10.000 euro.

 
Abitazione principale

Per fruire delle detrazioni IRPEF previste dalla Legge di Stabilità 2016 è necessario che l’immobile oggetto dell’operazione di leasing immobiliare abitativo venga destinato dall’utilizzatore ad abitazione principale entro un anno dalla consegna; a tal fine si considera abitazione principale secondo le disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi “quella nella quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente” (art. 10, comma 3bis e art. 15, comma 1, lett. b, TUIR).

 
Familiare

Non è quindi richiesto che nell’immobile dimori abitualmente l’utilizzatore in prima persona. È sufficiente che vi dimori un familiare. Per familiari, sempre ai fini delle imposte sui redditi, si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (art. 5, comma 5 TUIR).

 
Caratteristiche

L’agevolazione in oggetto, invece, prescinde dalle caratteristiche oggettive dell’immobile: le detrazioni spettano a qualsiasi abitazione anche se appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (escluse invece dalle agevolazioni prima casa in tema di imposta di registro).

 

16/03/2016

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