Adempimenti per usufruire del Bonus efficientamento energetico
La Legge n° 208 del 28 dicembre 2015, ha prorogato la detrazione del 65% per gli interventi di efficientamento energetico sugli immobili residenziali e non; ai fini del riconoscimento del beneficio e quindi per l’inserimento nel 730, è opportuno andare a ricordare quelli che sono gli adempimenti a carico del contribuente.
E’ necessario essere in possesso dei seguenti documenti:
– Le fatture dell’impresa che esegue i lavori;
– Asseverazione, di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l’asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori.
Inoltre, l’asseverazione può essere:
– sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);
– esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell’immobile o di chi ne ha titolo.
Nell’ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione;
– attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che contiene i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio ed è prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l’esecuzione dei lavori, può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica”, in luogo di quello di “certificazione energetica” predisposto secondo lo schema riportato in allegato al Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal Decreto Interministeriale del 7 aprile 2008 e dal Decreto Interministeriale del 6 agosto 2009. Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione). Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Comunicazione all’Enea – Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’ENEA: copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto) la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’ENEA, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti) Se, per la tipologia di intervento non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.
La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito internet dell’ENEA (www.acs.enea.it).
Se il contribuente non è in possesso della documentazione, poiché l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può fruire comunque della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati.
Documenti da conservare – Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all’Amministrazione Finanziaria l’asseverazione, la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale).
16/03/2016
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