Redditometro: le fasi

La prima fase è data dalla selezione di contribuenti che avviene prendendo in considerazione soltanto

 

i casi di scostamenti significativi tra reddito dichiarato ed il reddito ricostruibile sulla base di situazioni e fatti certi, nonché sulla concreta disponibilità di beni di cui l’Amministrazione possiede le informazioni relative alle specifiche caratteristiche (ad esempio, potenza dell’auto, lunghezza della barca).

Una volta stilata la lista dei contribuenti “sospetti”, gli uffici periferici, tramite un’attività istruttoria che si basa sull’acquisizione di nuove notizie, dovranno passare al vaglio i vari nominativi e decidere su quali soggetti concentrare le proprie attenzioni.

I contribuenti oggetto di controllo saranno raggiunti da una comunicazione dove vengono esposte le anomalie che l’Agenzia delle Entrate ha riscontrato e dove si invita il contribuente a comparire di persona per fornire spiegazioni su quanto è stato rilevato.

A questo punto arriva il primo confronto tra contribuente e Agenzia delle Entrate dove il contribuente può fornire chiarimenti sulle spese individuate dall’Amministrazione(per esempio dimostrando che gli acquisti sono stati realizzati con redditi esenti,  con redditi legalmente esclusi dalla base imponibile o  con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, oppure ed esempio  che le spese sono state sostenute da altri soggetti o che hanno un diverso ammontare).


La circolare 24/E chiarisce che: se il contribuente fornisce chiarimenti esaustivi relativamente a quanto rilevato dall’Agenzia delle Entrate, l’attività di accertamento si esaurisce nella prima fase del contraddittorio; diversamente se le spiegazioni non sono sufficienti, il contribuente riceve un nuovo invito al contraddittorio, con la quantificazione del maggior reddito accertabile e delle maggiori imposte e la proposta di adesione ai contenuti dell’invito.

Se contribuente definisce l’invito versando le somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, fruisce della riduzione alla metà delle sanzioni; se  non aderisce ai contenuti dell’invito al contraddittorio, il procedimento prosegue e per ogni incontro successivo viene redatto un verbale in cui si riporta sinteticamente l’eventuale ulteriore documentazione prodotta e le motivazioni addotte.

 

Con il secondo contraddittorio, si può giungere al perfezionamento dell’accertamento con adesione, che consente beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo. In mancanza dell’accordo, o se il contribuente non si presenta, l’ufficio emetterà l’avviso di accertamento.

19/09/2013

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