Maternità. Il provvedimento di interdizione spetta alle DTL
Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 37/2013, ha fornito importanti chiarimenti in merito al rilascio dei provvedimenti di interdizione dal lavoro in caso di maternità.
Tali provvedimenti, in particolare, devono essere rilasciati a cura della DTL, tenendo conto sia dello stato di salute della donna sia delle condizioni ambientali in cui la stessa presta la sua attività lavorativa.
Due sono i presupposti alla base della decisione di accordare o meno l’estensione dell’interdizione dal lavoro, ossia:
– l’accertamento delle condizioni di rischio nell’attività svolta dalla gestante;
– l’accertamento dell’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni.
In tali casi, risultano contemplate due ipotesi rilevanti: l’interdizione dal lavoro fino a sette mesi dopo il parto nei casi di esposizione ad agenti o a situazioni che possano essere di impedimento al normale recupero fisico debilitato da parto e allattamento; il divieto di lavorare fino al termine del periodo di interdizione in situazioni che possano nuocere alla gravidanza stessa.
Ulteriore condizione per l’adozione di un provvedimento di interdizione risiede nell’impossibilità di spostamento della lavoratrice ad altra mansione.
In particolare, l’eventuale spostamento ad altra mansione rientra nel potere esclusivo del datore di lavoro, in quanto è l’unico a valutarne la fattibilità in base alla propria organizzazione aziendale, ma, gli uffici territoriali hanno la facoltà, in particolari casi, di disporre accertamenti per verificare l’effettiva impossibilità di spostamento della lavoratrice.
21/05/2013
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