Bonus baby sitting
In via sperimentale per il periodo 2013 – 2015, al fine di favorire il rientro al lavoro delle neo mamme e meglio conciliare lavoro e famiglia, il Decreto Ministeriale 22 dicembre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 febbraio 2013, n. 37 ha introdotto la possibilità per le lavoratrici madri di usufruire di un contributo economico, erogato dall’Inps, in alternativa al congedo parentale.
Il beneficio economico si concretizza in una sovvenzione, pari a 300,00 euro mensili, erogabile per un massimo di sei mesi, al fine di pagare la retta di un asilo nido, oppure nella corresponsione alla neo mamma di voucher, di cui all’art. 72 Decreto Legislativo n. 276 del 2003, per l’assunzione di una baby-sitter.
La lavoratrice, che intenda richiedere uno dei predetti benefici, deve inoltrare apposita istanza, attraverso il canale telematico dell’Inps, secondo le modalità stabilite da quest’ultimo, specificando a quale dei due benefici è interessata e per quante mensilità.
Ogni anno (2013, 2014 e 2015) l’Inps comunicherà il termine entro il quale tutte le domande dovranno essere presentate. Per gli anni successivi al 2013 sarà possibile indire più di un bando l’anno, qualora lo si ritenga utile e fattibile.
Naturalmente il beneficio sarà concesso nel limite di 20 milioni di euro per ogni anno.
Potranno presentare la domanda sia le lavoratrici, i cui figli sono già nati, sia quelle la cui data presunta del parto è fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando.
Sono escluse le lavoratrici che risultano esonerate dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati o godano dei benefici, di cui al “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”.
Le lavoratrici part-time usufruiscono del contributo in proporzione della riduzione oraria, mentre le iscritte alla Gestione Separata godono del beneficio solo per tre mesi.
Il beneficio verrà riconosciuto in base ad una graduatoria nazionale pubblica, stilata sulla base dell’indicatore ISEE, fino ad esaurimento delle risorse disponibili ogni anno. Hanno priorità le famiglie di ISEE con valore inferiore e, in caso di parità, vale l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
La scelta, da parte della madre, di usufruire dei servizi appena illustrati, comporta la riduzione di un mese del periodo di congedo parentale, che spetta alla stessa per ogni quota mensile richiesta.
12/03/2013
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