COLF: Tfr in dichiarazione

La retribuzione percepita dal lavoratore domestico è reddito di lavoro subordinato a tutti gli effetti.

A differenza dalla generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico, i collaboratori domestici non hanno però un datore di lavoro che opera come sostituto di imposta

 

e provvede a trattenere, mensilmente, le ritenute d’acconto sulle retribuzioni erogate e, con il conguaglio di fine anno o di fine rapporto, se precedente, può rendere definitiva la posizione fiscale del lavoratore.

Il datore di lavoro domestico non assume, infatti, la veste di sostituto di imposta e questo obbliga colf e badanti a provvedere in proprio all’assolvimento degli obblighi dichiarativi e al versamento delle imposte che ne derivano.

Trattandosi di reddito di lavoro dipendente, la retribuzione annualmente percepita deve pertanto essere indicata nel quadro RC del modello Unico, tenendo conto, nel calcolo dell’Irpef delle detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia spettanti.

Ovviamente, in presenza delle previste condizioni di esonero la dichiarazione potrebbe essere non dovuta.

Diversamente in caso di erogazione del trattamento di fine rapporto (Tfr). I lavoratori domestici sono sempre tenuti a compilare il quadro M del modello Unico, dedicato ai redditi soggetti a tassazione separata.

12/03/2013

Fonte: Il Sole 24 Ore

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