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Contributo di licenziamento per lavoratore domestico

L’art. 2, comma 31, della Legge n. 92/2012, prevede che chi licenzia un lavoratore  assunto a tempo indeterminato deve pagare all’Inps una somma pari al 41% del massimale mensile di Aspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il contributo di licenziamento non riguarda le famiglie, ma solo le imprese, che interrompono il rapporto con un lavoratore domestico, quindi, niente contributo una tantum in caso di licenziamento di colf, badanti e baby-sitter che lavorano in famiglia.

Per le famiglie è stato scongiurato il rischio di dover pagare fino ad € 1.450.00 in caso di interruzione del rapporto di lavoro della propria domestica.

15/02/2013

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