Attività ispettiva nei luoghi di lavoro
Si intensificano i controlli nei luoghi di lavoro da parte degli ispettori del lavoro e dei funzionari degli istituti previdenziali.
La più importante e recente novità in materia di procedimentalizzazione dell’attività ispettiva è stata introdotta dall’articolo 33 della legge n. 183/2010 (“collegato lavoro”) in base al quale i verbali ispettivi devono essere chiari e trasparenti a pena d’invalidità; in particolare:
IL PRIMO ACCESSO
A conclusione del primo accesso l’ispettore dovrà rilasciare al datore o alla persona presente, un verbale con:
– l’identificazione dei lavoratori trovati al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
– la specificazione delle attività accertative compiute;
– le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi l’assiste, o dalla persona presente all’ispezione;
– ogni richiesta, anche documentale, necessaria al proseguimento dell’ispezione
CHIUSURA DELL’ISTRUTTORIA
Completata l’istruttoria, l’ispettore dovrà notificare un unico verbale di accertamento al trasgressore e all’eventuale responsabile in solido contenente:
– l’esito dettagliato dell’accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova e degli illeciti;
– la diffida a regolarizzare gli adempimenti;
– la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida ed al pagamento della somma;
– l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con i termini di impugnazione
LA DIFESA
II datore potrà far valere le proprie ragioni attraverso:
– un ricorso (entro 30 giorni dalla notifica del verbale), al Comitato regionale per i rapporti di lavoro presso la Direzione regionale del lavoro (se viene contestata la qualifıcazione del rapporto di lavoro);
– inoltrando le proprie memorie difensive alla Direzione territoriale del lavoro per gli illeciti amministrativi e alla Direzione regionale del lavoro contro l’eventuale ordinanza ingiunzione;
– oltre ai rimedi in sede amministrativa il datore potrà rivolgersi al Tribunale civile, per le sanzioni, e a quello del lavoro per la qualificazione del rapporto.
Fonte: Il Sole 24 Ore
01/02/2013
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