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Valutazione dei rischi: procedure standardizzate

Il 5 febbraio 2013  il decreto che fissa le procedure in merito alla  valutazione del rischio per i lavoratori nelle piccole  imprese (da svolgere con le procedure standardizzate) acquista piena efficacia.

Questa entrata in vigore ha effetti differenziati a seconda delle dimensioni dell’azienda. Mentre per le quelle che occupano  fino a dieci dipendenti, l’obbligo di valutare i rischi tramite le procedure standardizzate è stato rinviato al 5 maggio, per quelle che occupano da 11 a 50 dipendenti l’adozione (facoltativa) è possibile, appunto, dal 5 febbraio.

Per quest’ultime l’uso delle procedure rappresenta una occasione per conformare i documenti al Testo unico sulla sicurezza: il decreto, infatti, prevede esplicitamente che gli obblighi di valutazione dei rischi per i lavoratori si considerano assolti se si adottano le procedure indicate dal decreto stesso.

Il modello elaborato dal ministero, indica con chiarezza i soggetti tenuti alla valutazione abbinando alle diverse fasi specifiche schede da compilare: la prima fase è individuata nella descrizione generale dell’azienda, con la descrizione dei cicli produttivi e delle mansioni aziendali; la seconda fase –la più complessa – prevede l’individuazione dei rischi presenti in azienda.

I moduli allegati alle procedure standardizzate sono suddivisi per famiglia di pericoli,  ma è evidente che occorrono nozioni tecniche importanti per poterli valutare.

Infine, per ogni pericolo individuato si deve dimostrare che sono state attuate tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie a impedire o ridurre al minimo il rischio di incidenti.

L’omessa o incompleta valutazione del rischio comporta sanzioni penali significative, ma il vero pericolo nell’omessa o non adeguata valutazione del rischio è quello di incorrere nell’imputazione di lesioni colpose o omicidio colposo, nel caso si verificasse un infortunio, ricollegabile all’omessa valutazione.

31/01/2013

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