Beni in godimento ai soci e Redditometro
La disciplina introdotta dall’art. 2 comma 36-terdecies e segg. del D.L. 138/2011, ha il fine di facilitare l’applicazione dell’accertamento sintetico da redditometro.
L’intento del Legislatore è individuare i casi di interposizione fittizia attraverso la società per nascondere l’effettivo soggetto fruitore di beni “sensibili”, ai fini dell’applicazione del cosiddetto redditometro.
Redditometro e accertamento sintetico puro – Il redditometro si differenzia rispetto all’accertamento sintetico puro, in quanto poggia sulla ricostruzione induttiva del reddito complessivo, fondatamente attribuibile al contribuente sulla base di specifici “indici” applicati ad alcuni beni o spese.
L’accertamento sintetico, invece, implica una ricostruzione del reddito presunto “puntuale”, atteso che fino al 2008 rilevavano gli elementi e le circostanze di fatti certi, mentre dal 2009 rilevano le spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta.
Il sistema di accertamento “redditometrico” si basa, quindi, su due pilastri che sono da considerarsi tra loro alternativi:
a) le spese effettivamente sostenute dal contribuente: sulla base delle spese effettivamente sostenute, il sistema consente di ricostruire il reddito attribuibile al contribuente;
b) la “disponibilità” dei beni ed il sostenimento di alcune spese che caratterizzano, nell’ambito del vero e proprio redditometro, un’analisi del tenore di vita del contribuente. La “disponibilità” si correla a fisiologiche spese per il mantenimento dei beni che devono trovare, ulteriormente, ragionevole copertura nelle disponibilità del contribuente stesso.
In tale contesto, dunque, la comunicazione dei beni in godimento ai soci da inviare telematicamente diventa uno strumento istruttorio a favore dell’Amministrazione Finanziaria per verificare:
– quali sono i beni d’impresa nella disponibilità privata del socio (persona fisica);
– quanti investimenti (finanziamenti o versamenti) il socio ha effettuato nei confronti della società.
L’interrelazione tra comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci opera in modo diverso a seconda dei contesti di riferimento.
Nel caso di bene di proprietà della società utilizzato dal socio (che ne sostiene le spese), con nessun addebito da parte della società, lo schermo societario impedisce di riferire il bene al reale utilizzatore persona fisica. La naturale conseguenza è che in questo caso, a prescindere da questioni connesse al trattamento dei costi del bene in capo alla società, il bene in questione concorrerà a pieno titolo a fare base per il calcolo induttivo del redditometro in capo al socio utilizzatore.
Nel caso, invece, di un bene di proprietà della società utilizzato dal socio (che ne sostiene le spese), con addebito del valore normale effettuato dalla società, vi sono due elementi che devono essere tenuti in considerazione.
Il pagamento di un corrispettivo da parte del socio utilizzatore alla società per l’uso del bene, incide nell’ambito dell’accertamento sintetico, trattandosi, a tutti gli effetti, di una spesa da questi sostenuta.
Il mantenimento del bene (con le spese pagate dal socio) può essere elemento utile anch’esso per un accertamento sintetico o per un redditometro basato sulla disponibilità del bene. L’aspetto delicato, in tal caso, è che secondo l’Agenzia delle Entrate (si veda Circolare n. 28/E del 2011), l’accertamento basato sul “sintetico puro” e il “redditometro” non possono mai coesistere nel senso che, secondo l’Agenzia, è inibita la possibilità di cumulare l’induttivo previsto dall’articolo 38 del D.P.R. 600/73, con l’analitico previsto dalla medesima disposizione. In questo caso l’Ufficio procederà, quindi, nella stragrande maggioranza dei casi, con un redditometro essendo estremamente complesso tracciare le spese effettive riferibili al bene nella disponibilità della persona fisica.
Altra questione rilevante è quella relativa al reddito diverso tassato in capo al socio e in particolare se esso può essere opponibile in caso di accertamento all’Amministrazione Finanziaria?
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, il reddito contestato al contribuente, nell’ambito dell’accertamento sintetico, deve trovare giustificazione nel reddito effettivamente spendibile realizzato nell’annualità mirata (Circolare 25/E del 19.06.2012 cfr. risposta 8.1).
Se l’idea, nel “sintetico puro”, è quella di tracciare le spese effettivamente sostenute dal contribuente e correlare tale valore con i redditi effettivamente ritratti, il reddito diverso determinato dal valore normale dell’uso in capo al socio e da questi tassato in dichiarazione, sarebbe irrilevante ai fini della prova contraria, trattandosi di un reddito virtuale cui non si correla alcuna provvista finanziaria.
Nel caso del redditometro, invece, basandosi su calcoli induttivi, dovrebbe consentire ogni forma di prova contraria. E in ogni caso l’irrilevanza del reddito tassato forfetariamente in capo al socio ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. h-bis), convincerebbe anche poco sulla base del presupposto che vieta la doppia tassazione dello stesso reddito.
Invece, le spese di mantenimento del bene in godimento al privato persona fisica, nel caso in cui le stesse siano interamente sostenute dalla società, sono da ritenersi del tutto irrilevanti nell’ambito di un eventuale accertamento redditometrico in capo all’utilizzatore persona fisica. Pur avendo questi la disponibilità del bene, infatti, tutte le spese sono sostenute dalla società che si fa carico degli oneri per il mantenimento dello stesso. In questo caso, quindi, dovranno essere affrontate le congetture relative alla deducibilità dei costi riferiti al bene “estraneo” all’attività d’impresa (manca qualsiasi “inerenza” dei costi eventualmente sostenuti) e alla detrazione dell’Iva (stesso tema dell’inerenza) e, specularmente, alla necessità di tassare il valore normale quale reddito diverso in capo al socio utilizzatore (valore che comprenderà anche le spese di cui si fa carico la società stessa), ma è fuori discussione che il l’utilizzo del bene è irrilevante sul piano dell’applicazione del redditometro in capo al socio utilizzatore.
Finanziamenti soci – I versamenti e finanziamenti effettuati dai soci persone fisiche a favore delle società, a prescindere dal momento in cui sono stati effettuati e dalla finalità degli stessi, sono informazioni utili ai fini del redditometro.
I versamenti in questione dovranno trovare debita giustificazione nelle disponibilità finanziaria o reddituale del socio, come una spesa qualsiasi:
– se si tratta di un incremento patrimoniale, per gli accertamenti basati sul redditometro emessi fino al 2008, viene applicata la regola di rilevanza per “quinti”, come era disciplinata nel soppresso comma 5 dell’articolo 38 del D.P.R. 600/73;
– per gli accertamenti attinenti a versamenti o finanziamenti effettuati dal 2009 in poi, troverà applicazione il nuovo accertamento “sintetico” nell’ambito del quale rileva la spesa al fine di riscontrare la congruità del reddito complessivamente dichiarato, a prescindere dalla natura della stessa. Che sia corrente o che si riferisca a un investimento è del tutto irrilevante.
14/12/2012
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