Assunzioni: niente sgravi entro un anno dalla cessazione
Gli sgravi fiscali o contributivi concessi ai datori di lavoro dalla Legge 223/91 in caso di assunzioni non sono applicabili ai lavoratori licenziati e messi in mobilità dalle imprese se il nuovo contratto arriva entro un anno dalla precedente cessazione del rapporto di lavoro.
Una situazione che si verifica tipicamente nelle imprese edili, dove i rapporti di lavoro vengono spesso cessati a causa della chiusura dei cantieri a fine incarico o appalto.
La motivazione è che tali tipologie di lavoratori, nel caso in cui il datore di lavoro torni ad assumere, hanno diritto di precedenza. Diritto che esclude la possibilità per le imprese di accedere agli incentivi statali volti a favorire l’occupazione.
Sentenza Corte di Cassazione nr. 19481 del 09/11/2012
14/11/2012
Trackback dal tuo sito.