IVA per cassa da ottobre 2012

Il Decreto Sviluppo amplia la platea di soggetti che possono applicare l’IVA per cassa e posticipa il pagamento all’incasso della fattura.

Le imprese, gli artigiani e i professionisti che fatturano meno di 2 milioni di euro all’anno possono applicare l’IVA per cassa: è una delle novità previste del Decreto Sviluppo  e su cui si attende il decreto attuativo entro metà ottobre 2012.
Di fatto, viene ampliata la facoltà di scegliere questo regime fiscale differito in quanto si alza la soglia di fatturato rispetto ai 200.000,00 euro previsti dalla precedente legge.

Per l’entrata in vigore bisogna attendere un decreto attuativo del ministero dell’Economia, che dovrebbe arrivare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, quindi entro l’11 ottobre.

Per applicare l’IVA per cassa –  chi vende un bene o servizio posticipa il versamento e la detrazione IVA al momento del pagamento –  si deve esercitare specifica opzione, con modalità stabilite da Circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Cessionari o committenti dei soggetti che scelgono la nuova IVA per cassa potranno invece detrarre l’IVA sull’acquisto all’emissione della fattura e non del pagamento.

Tale regime può essere applicato da imprese o professionisti che l’anno prima hanno fatturato fino a 2 milioni di euro (in caso di inizio attività, se si stima un fatturato entro tale soglia) e solo per operazioni verso imprese, professionisti e artigiani. 

Il soggetto IVA deve specificare la scelta sulla fattura inserendo la dicitura: “Operazione IVA con esigibilità differita ai sensi dell’Art. 7 DL.29.11.2008 n. 185 convertito in legge 2/2009“.

Non posso applicare l’IVA per cassa i soggetti che già si avvalgono di regimi speciali di applicazione IVA .

Sono escluse anche le operazioni nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell‘inversione contabile.

L’Erario ha diritto di riscuotere l’IVA a un anno dall’operazione, anche se non è ancora stato effettuato il pagamento (con l’eccezione del caso in cui il cliente sia assoggettato a procedure concorsuali).

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