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Beni ai soci: prelievo più leggero

Si attenua la doppia tassazione per i beni dati in uso a soci di società di persone.

Con la circolare 36/E, diffusa ieri, l’agenzia delle Entrate risolve una serie di questioni aperte

e precisa che il reddito da tassare in capo a imprenditori individuali o soci di società trasparenti, a fronte dell’uso di beni aziendali a canoni inferiori al mercato, va ridotto di quanto loro imputato per effetto della indeducibilità dei costi.

Per le auto, chiarisce la circolare, il valore normale è quello della tariffa Aci. Rimosso infine il vincolo della data certa per documentare il corrispettivo della concessione in uso.

 

DOPPIA TASSAZIONE

La circolare di ieri, che troverete in allegato, torna a occuparsi, a distanza di pochi mesi, del regime dei beni di impresa dati in godimento a soci e familiari a corrispettivi inferiori al valore di mercato. Anche questa volta, come nella precedente circolare 24/E del 15 giugno scorso, l’Agenzia tratta solo delle regole sostanziali introdotte dall’articolo 2 del Dl 138/11, senza fornire istruzioni sul contenuto della comunicazione, il cui primo termine di presentazione (dati relativi al 2011) è stato prorogato al 2 aprile 2013 dal provvedimento del 17 settembre 2012.

L’Agenzia affronta alcune delle molte problematiche della nuova tassazione sollevate dagli operatori a seguito della circolare di giugno. Vengono chiarite, modificando le precedenti indicazioni, le regole impositive per i beni che vengono utilizzati privatamente da imprenditori individuali o da soci di società di persone o di Srl che hanno optato per la trasparenza. Come si è più volte fatto notare, in queste situazioni, a seguito della indeducibilità dei costi sancita dalla norma (in aggiunta alla imponibilità del reddito dell’utilizzatore), il socio in regime di trasparenza finisce per subire una tassazione su un imponibile in parte duplicato. Da un lato, infatti, il costo indeducibile nell’impresa aumenta il reddito di impresa assegnato al socio (o alla persona fisica titolare dell’impresa individuale), da dichiarare nel quadro RH o nel quadro RF, dall’altro il socio si trova a dover evidenziare un ulteriore importo quale reddito diverso nel quadro RL. L’Agenzia stabilisce che, in questi casi, il reddito diverso (differenza tra valore normale dell’uso e prezzo pagato dal socio) va decurtato di quanto imputato come reddito di impresa a seguito della indeducibilità dei costi. Reddito di impresa che, come già aveva affermato la circolare 24/E, va comunque tutto assegnato al socio che utilizza il bene (a prescindere, cioè, dalla percentuale di partecipazione),il quale dichiarerà anche il reddito diverso.

 

AUTO SECONDO VALORE ACI

La circolare precisa che, per le autovetture aziendali date in uso ai soci, la quantificazione del valore di mercato si effettua, per ragioni di semplificazione, applicando i medesimi importi stabiliti per i benefit dei dipendenti, cioè prendendo il 30% della tariffa Aci dei 15mila chilometri. Se dunque il socio versa alla società una somma almeno pari a tale valore convenzionale, il reddito diverso viene azzerato. L’Agenzia conferma che il regime dei costi per l’impresa resta quello previsto dall’articolo 164 del Tuir anche per le auto date in uso ai soci, non applicandosi invece l’indeducibilità assoluta prevista dalla norma nel caso in cui il canone sia inferiore al valore di mercato. Anche per le autovetture, il socio di società di persone o l’imprenditore individuale determinerà il reddito diverso deducendo quanto gli viene imputato per trasparenza, cioè in genere il 60% dei costi dell’auto (e non invece il 40% – che è la quota deducibile – come indicato per un refuso nella circolare). L’imputazione ai soci dei costi indeducibili delle auto, da quantificare con le regole ordinarie, verrà fatta in base alle percentuali di partecipazione e non invece (come avviene per gli altri beni) al solo socio che li usa.

 

DATA CERTA

L’Agenzia interviene infine sul problema della documentazione relativa alla concessione in uso dei beni. Nella circolare 24/E era stato affermato che il corrispettivo annuo pagato dal socio doveva, per essere riconosciuto a riduzione del valore di mercato, risultare da documento di data certa anteriore all’inizio dell’utilizzazione. La circolare di ieri precisa che, in assenza della predetta documentazione, il contribuente può comunque dimostrare diversamente gli elementi dell’accordo che disciplina l’utilizzo del beni.

Circolare 36/E Agenzia Entrate.

 

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