Niente reintegra sul posto di lavoro in caso di licenziamento per motivi economici,
in tali casi, infatti, ci sarà “un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio”, mentre per i licenziamenti nulli e discriminatori e “a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato”, il lavoratore sarà reintegrato nel posto di lavoro.
Inoltre, per l’impugnazione del licenziamento verranno previsti “tempi certi”.
A spiegare l’emendamento presentato alla legge delega per la riforma del lavoro ci ha pensato il sottosegretario al Lavoro, la quale definisce la nuova misura che s’intende introdurre una “riformulazione” che prevederà il reintegro nel caso di “licenziamenti disciplinari per un motivo dichiarato da un giudice nullo o inesistente”. Mentre come previsto resta la reintegra per i licenziamenti discriminatori e ci sarà invece “un’indennità crescente in base all’anzianità per quelli economici”. La reintegra avverrà ovviamente per le cause per le quali il giudice dichiarerà i motivi “nulli o inesistenti”, secondo il “perimetro delle fattispecie” che sarà “definito nei decreti delegati”.
La Corte di Cassazione conferma le linee guida dell’Inail per la valutazione giuridica degli incidenti ai lavoratori durante il tragitto casa-lavoro e viceversa.
Per definire l’indennizzabilità di un infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, devono sussistere contemporaneamente tre condizioni:
1) la sussistenza di un nesso tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso costituisca per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
2) la sussistenza di un nesso, almeno occasionale, tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
3) la necessità dell’uso del veicolo privato, utilizzato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto.
La Cassazione, con la sentenza n.22154/14, ha stabilito la non indennizzabilità dell’infortunio che si era verificato poco prima delle 8.00, orario di inizio della prestazione lavorativa, quando il lavoratore si trovava alla guida dell’autovettura lungo il tragitto per raggiungere il posto di lavoro dalla propria abitazione.
Con Determina del Presidente n. 330 del 5 novembre 2014, pubblicata sul sito istituzionale dell’INAIL,
è stata fissata la data per la denuncia annuale delle retribuzioni annuali a carico dei datori di lavoro, di cui all’art. 28, c. 4, del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
Tale data, in particolare, è stata determinata al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile), fermo restando il termine previsto per il pagamento dei premi di assicurazione, fissato al 16 febbraio di ciascun anno.
Le aziende tenute a presentare all’INAIL la dichiarazione delle retribuzioni sono tutte quelle che hanno corrisposto retribuzioni nell’anno precedente a dipendenti e lavoratori assimilati (soci, familiari, associati in partecipazione, coadiuvanti di aziende non artigiane, coadiuvanti di aziende artigiane), nonché compensi a collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto. Restano invece fuori da tale obbligo le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell’anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista.
La violazione dell’obbligo di comunicare all’INAIL l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo nei termini previsti, è punita con la sanzione amministrativa di € 770 (misura ridotta: € 250; misura minima: € 125), se la mancata o tardiva comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto.