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INAIL data per la denuncia delle retribuzioni

Con Determina del Presidente n. 330 del 5 novembre 2014, pubblicata sul sito istituzionale dell’INAIL,

 

è stata fissata la data per la denuncia annuale delle retribuzioni annuali a carico dei datori di lavoro, di cui all’art. 28, c. 4, del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

 Tale data, in particolare, è stata determinata al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile), fermo restando il termine previsto per il pagamento dei premi di assicurazione, fissato al 16 febbraio di ciascun anno.

Le aziende tenute a presentare all’INAIL la dichiarazione delle retribuzioni sono tutte quelle che hanno corrisposto retribuzioni nell’anno precedente a dipendenti e lavoratori assimilati (soci, familiari, associati in partecipazione, coadiuvanti di aziende non artigiane, coadiuvanti di aziende artigiane), nonché compensi a collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto. Restano invece fuori da tale obbligo le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell’anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista.

La violazione dell’obbligo di comunicare all’INAIL l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo nei termini previsti, è punita con la sanzione amministrativa di € 770 (misura ridotta: € 250; misura minima: € 125), se la mancata o tardiva comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto.

19/11/2014

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